Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31960/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Due società di diritto panamense hanno impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d'appello aveva revocato il fallimento di una società in liquidazione. La decisione di merito aveva ritenuto insussistente lo stato di insolvenza valorizzando, tra l'altro, documenti prodotti nel reclamo e una parziale esigibilità di un credito della fallita verso un terzo. Nel ricorso principale sono stati dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, poiché la Corte d'appello avrebbe fondato il convincimento anche su documenti depositati da una parte con memoria scritta in un procedimento trattato in forma cartolare, senza consentire controdeduzioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, per mancata indicazione degli elementi da cui era stata desunta l'assenza di insolvenza; 3) violazione delle norme su onere della prova e valutazione delle prove, per asserito travisamento della prova relativa al credito verso il terzo; 4) violazione della disciplina fallimentare, per avere la Corte d'appello fondato la decisione su elementi sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento e per aver confuso importi e natura dei crediti. La società fallita ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che l'onere di provare la capienza dell'attivo non gravasse su di essa, ma sul creditore istante per il fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo violato il principio del contraddittorio perché la Corte d'appello aveva utilizzato documenti depositati in sede di trattazione cartolare senza assicurare alle controparti la possibilità di controdedurre o di chiedere termine per esaminarli. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché rivaluti i presupposti dell'insolvenza nel rispetto del contraddittorio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.

  • art. 101 c.p.c.

    il principio del contraddittorio impone che le parti possano interloquire sui documenti nuovi utilizzati dal giudice a fondamento della decisione.

  • art. 83 d.l. 18/2020

    la trattazione cartolare mediante sole note scritte non consente, di per sé, l'utilizzo di documenti nuovi senza adeguato contraddittorio.

  • art. 84, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020

    richiamato dalla ricorrente principale per evidenziare la modalità cartolare dell'udienza e la conseguente compressione del contraddittorio.

  • artt. 1, 5, 6 e 15 l. fall.

    invocati nel ricorso incidentale per contestare il riparto dell'onere probatorio in tema di fallimento e stato di insolvenza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per il riparto dell'onere della prova sia per denunciare il preteso travisamento della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul travisamento delle prove e sull'utilizzo del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul travisamento e sulla valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo o di impugnazione deciso in forma cartolare, se una parte deposita nuovi documenti che il giudice intenda utilizzare come fondamento della decisione, deve essere comunque garantito un effettivo contraddittorio, mediante rimessione della causa sul ruolo e concessione di un termine per osservazioni e repliche, oppure il giudice deve prescindere da quei documenti.
  • La violazione del contraddittorio è concreta e rilevante quando i documenti nuovi incidono in modo decisivo sulla ratio decidendi e le controparti non hanno avuto alcuna possibilità di interloquire sul loro contenuto.
  • Quando la cassazione accoglie un motivo che impone una nuova valutazione del presupposto dell'insolvenza, restano assorbite le censure ulteriori che presuppongano la rinnovazione dell'intero accertamento di merito, nonché gli eventuali ricorsi incidentali condizionati.
  • In tema di dichiarazione o revoca del fallimento, il giudice di merito deve fondare l'accertamento sui presupposti sostanziali con rispetto pieno del contraddittorio processuale; l'utilizzo di materiale probatorio sopravvenuto o depositato tardivamente non è consentito se le altre parti non possono replicare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.