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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10983/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/01/2022 che, riconoscendo il vincolo della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e il reato di tentata estorsione aggravata (art. 629, comma 2; art. 7 L. 203/1991), ha quantificato un aumento della pena per il reato satellite (tentata estorsione) ritenuto dal ricorrente non adeguatamente motivato e sproporzionato, in violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.; il ricorrente censura in particolare l'assenza di specifica motivazione sulla misura dell'aumento, tenuto conto anche della natura tentata del reato satellite

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato l'insufficienza della motivazione in ordine alla misura dell'aumento per il reato satellite, osservando che l'aumento (anni 2 e mesi 9) risultava, seppur di poco, superiore al minimo edittale della pena autonoma per il reato satellite e quindi richiedeva motivazione specifica e dettagliata alla luce dei principi indicati dalle Sezioni Unite (c.d. Pizzone). Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto, ma la Cassazione ha disposto il rinvio affinché la Corte d'Appello determini e motivi l'aumento nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di esclusione di un cumulo materiale di pene

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: il giudice deve individuare il reato più grave e determinare la pena complessiva, calcolando gli aumenti dovuti per i reati satellite nel rispetto dei limiti e del criterio di proporzionalità

  • art. 133 cod. pen.

    Principio generale di determinazione della pena; richiede adeguata motivazione quando l'aumento per la continuazione si avvicina o supera il minimo edittale del reato autonomo

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente per censurare vizi dell'ordinanza impugnata; in questo contesto viene evocata per sottolineare il vizio di motivazione dell'atto decisorio

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie dell'associazione di tipo mafioso, indicata come reato più grave nel cumulo/continuazione

  • art. 629, comma 2 cod. pen.

    Fattispecie dell'estorsione (nella specie tentata e aggravata), costituisce il reato satellite considerato nel calcolo dell'aumento

  • art. 7 L. 203/1991 (c.d. art. 416-bis 1 c.p.)

    Norma aggravante applicata al reato di estorsione per il riconoscimento di specifiche circostanze di aggravazione (richiamata nel calcolo della pena)

  • art. 56, comma 2 cod. pen.

    Regola sulla riduzione della pena per il tentativo (applicata nel calcolo della pena per la tentata estorsione)

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Riferimento ai limiti massimi edittali utilizzati nel computo della pena

  • Sez. U., sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    "ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite"

    Principio giurisprudenziale che impone l'obbligo di calcolare e motivare gli aumenti per i reati satellite e di applicare un criterio di proporzionalità reciproca; la motivazione deve essere più stringente quando l'aumento coincide o supera il minimo edittale del reato satellite o quando la pena del reato più grave è fissata al minimo

Massime di principio

  • Quando il giudice riconosce la continuazione, deve individuare il reato più grave e quantificare gli aumenti per ciascun reato satellite; la motivazione deve spiegare la misura di ciascun aumento
  • Se l'aumento per il reato satellite coincide con o supera il minimo edittale della fattispecie autonoma, il giudice ha l'onere di fornire motivazione specifica e dettagliata che giustifichi la misura adottata
  • La determinazione della pena deve rispettare il criterio di proporzionalità tra pena base e aumenti: aumenti sproporzionati rispetto alla pena principale richiedono esplicita e rigorosa giustificazione
  • Occorre evitare che il riconoscimento della continuazione si traduca in un surrettizio cumulo materiale di pene; la motivazione deve attestare il rispetto dei limiti di legge (art. 81 c.p.)
  • La natura tentata del reato satellite è elemento da considerare nella valutazione della proporzionalità dell'aumento; ciò può giustificare aumenti più contenuti, salvo adeguata motivazione contraria
  • Se la motivazione sull'aumento è insufficiente la Corte di Cassazione annulla e rinvia: il giudice di merito dovrà rivalutare e motivare nuovamente la quantificazione nel rispetto dei principi di diritto richiamati

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