Cassazione Penale, Ordinanza n. 16052/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. In cassazione l'imputato ha proposto cinque motivi sostanzialmente sovrapponibili, tutti diretti a contestare l'affermazione di responsabilità: ha sostenuto che i giudici di merito si sarebbero fondati esclusivamente sul dato ponderale della sostanza sequestrata, indicato come 266 dosi medie singole ricavabili da 33 grammi lordi, dato ritenuto teorico e privo di riscontri; ha lamentato che non sarebbe stata adeguatamente valutata la tesi difensiva dell'uso esclusivamente personale; ha inoltre censurato la mancata confutazione delle conclusioni del Procuratore generale di udienza, che aveva chiesto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, in doppia conforme con il primo grado, fosse sorretta da motivazione solida, adeguata e priva di manifesta illogicità. La Corte di appello aveva valorizzato il fermo dell'imputato in una zona notoriamente dedita allo spaccio, il possesso di marijuana pari a circa 33 grammi complessivi e la riconducibilità della sostanza a 266 dosi medie singole; sulla base di tali elementi oggettivi ha ritenuto integrata la detenzione a fini di spaccio nell'ambito dell'ipotesi di lieve entità. La tesi dell'uso personale è stata quindi esclusa per assenza di argomenti positivi idonei a sostenerla, e le diverse conclusioni del Procuratore generale di udienza sono state implicitamente superate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La detenzione di sostanza stupefacente, pur nella forma di lieve entità, è stata ritenuta integrata sulla base di dati oggettivi come quantità, modalità del possesso e contesto di rinvenimento, incompatibili con l'uso esclusivamente personale.
Richiamato dalla difesa per sostenere la richiesta assolutoria del Procuratore generale di udienza; la Corte rileva che tale conclusione è stata implicitamente superata dalla motivazione dei giudici di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che mira a una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata contiene una motivazione coerente, completa e non manifestamente illogica.
- Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacente a fini di spaccio, il giudice può valorizzare congiuntamente il dato quantitativo della sostanza, il numero di dosi ricavabili e il contesto concreto del rinvenimento, anche in assenza di ulteriori riscontri diretti di cessione.
- La tesi dell'uso personale non può prevalere se non è sorretta da elementi positivi idonei a contrastare gli indici oggettivi di destinazione allo spaccio valorizzati dai giudici di merito.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che recepisce e conferma gli argomenti del primo giudice è sufficiente a superare contestazioni difensive meramente assertive o ripetitive.
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