Cassazione Penale, Sentenza n. 18882/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Latina, sezione riesame, che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo di un'area sita a Sezze disposta dal G.I.P. per ipotesi di lottizzazione abusiva e altri reati edilizi. Il Tribunale aveva ritenuto sussistere soltanto il fumus per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. 380/2001 (illecito edilizio) e, constatata l'avvenuta ultimazione dei lavori, aveva escluso la permanenza del vincolo reale, disponendo la restituzione dell'area a chi ne aveva diritto. Il Tribunale aveva inoltre dichiarato inammissibile il riesame proposto da Coluzzi Ramona per carenza di legittimazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Pur riconoscendo che il PM aveva interesse a impugnare l'annullamento del decreto rispetto a Morichini, la Corte ha ritenuto che le censure svolte consistessero nella richiesta di una nuova valutazione del compendio indiziario e del fumus commissi delicti, profili non sindacabili in cassazione in materia di misure cautelari reali se non per vizio di legge. La Corte ha poi richiamato che la decisione del Tribunale, con motivazione ampia, aveva ritenuto che le opere non avessero modificato la destinazione urbanistica dell'area, limitandosi a rilevare profili di illiceità edilizia riconducibili all'art. 44 lett. b) DPR 380/2001; pertanto il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 44, lett. b)
Riguarda gli illeciti edilizi (opere abusive) che non necessariamente comportano la modifica della destinazione urbanistica; il Tribunale ha ritenuto sussistere soltanto questo fumus.
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 44, lett. c)
Disciplina la lottizzazione abusiva, ossia l'alterazione della destinazione urbanistica del lotto; il pubblico ministero sosteneva che tale ipotesi fosse configurabile per la trasformazione in residenziale.
Codice di procedura penale, art. 321
Norma sul sequestro preventivo; il decreto genetico del G.I.P. era stato emesso sia ai sensi del comma 1 (sequestro impeditivo) che del comma 2 (anche finalizzato alla confisca lottizzatoria).
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Stabilisce che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è esaminabile solo per vizio di violazione di legge, limitando la sindacabilità delle questioni di merito come la valutazione del fumus.
Codice di procedura penale, art. 125
Impatto sull'obbligo di motivazione del provvedimento; vizi gravissimi della motivazione possono costituire violazione di legge sindacabile in cassazione.
Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato come riferimento procedurale per il trattamento del ricorso nel rito adottato.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali la Cassazione è vincolata alla verifica di violazioni di legge: non è consentita una nuova valutazione del fumus o del compendio indiziario salvo che la motivazione sia del tutto mancante o manifestamente illogica.
- Per avere interesse ad appellare una decisione cautelare il pubblico ministero deve dimostrare un pregiudizio concreto eliminabile dalla riforma o annullamento della decisione; l'interesse non sussiste rispetto a decisioni che riguardano soggetti privi di legittimazione.
- La configurabilità della lottizzazione abusiva richiede elementi che dimostrino la modifica della destinazione urbanistica del terreno; opere abusive singole o violazioni edilizie possono integrare solo l'art. 44 lett. b) senza giustificare automaticamente la lottizzazione abusiva (lett. c).
- Il sequestro preventivo può essere disposto sia come misura impeditiva sia finalizzata alla confisca lottizzatoria; il contenuto del decreto genetico e la sua motivazione sono rilevanti per definire la natura del vincolo.
- Chi impugna misure cautelari reali dovrebbe concentrare le censure su errori di diritto, carenze formali o gravissimi vizi di motivazione anziché chiedere una riconsiderazione probatoria del fumus.
- La legittimazione a proporre il riesame o impugnazioni per la restituzione del bene è riservata ai soggetti titolari di un diritto sull'immobile; chi non è titolare può vedere il proprio ricorso dichiarato inammissibile.
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