Cassazione Civile, Ordinanza n. 07087/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Una società a responsabilità limitata in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. La controversia nasce da un ricorso per fallimento presentato da una creditrice sulla base di un decreto ingiuntivo definitivo e non opposto. La società fallita ha contestato: 1) la ritualità della notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, sostenendo che l'ufficiale giudiziario avesse errato nel qualificare la società come "sconosciuta" presso la sede e non avesse compiuto adeguate ricerche; 2) la mancata riunione del procedimento di fallimento promosso dalla creditrice con altro ricorso pendente; 3) la sussistenza dello stato di insolvenza, deducendo che la Corte territoriale avesse considerato un passivo non definitivo e che, essendo la società in liquidazione, la valutazione fosse stata errata. Le parti controricorrenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la notifica ex art. 15 l.fall., osservando che, quando la notifica a mezzo PEC non va a buon fine e l'ufficiale giudiziario si reca presso la sede dell'impresa senza poter eseguire la consegna, non sono necessarie ulteriori ricerche per perfezionare la notifica mediante deposito in casa comunale, oltre a rilevare la genericità della censura. Ha poi escluso la censurabilità in cassazione del mancato provvedimento di riunione, trattandosi di valutazione discrezionale e ordinatoria del giudice. Infine ha confermato l'accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione, ribadendo che per tale soggetto conta se l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori alla data della sentenza, e che la valutazione del giudice di merito è di fatto e non è sindacabile se sorretta da motivazione congrua. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, se la PEC non va a buon fine e l'ufficiale giudiziario si reca presso la sede dell'impresa senza poter notificare, si perfeziona con il deposito presso la casa comunale senza necessità di ulteriori ricerche.
Richiamato quale base del ricorso per la dichiarazione di fallimento promosso dal creditore.
Richiamato unitamente all'art. 5 l.fall. per la verifica dello stato di fallimento della società in liquidazione.
Per la società in liquidazione l'insolvenza va accertata con riguardo alla situazione esistente alla data della sentenza e alla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori.
Richiamato per contestare la mancata riunione dei procedimenti; la Corte ribadisce la natura discrezionale e ordinatoria dei provvedimenti di riunione.
Norma evocata dalla ricorrente in tema di notificazione, ma ritenuta non utile a sovvertire la ritualità della notifica eseguita.
Norma evocata dalla ricorrente in tema di notificazione agli enti/società, ma la Corte ritiene corretta la procedura seguita ex art. 15 l.fall.
Norma evocata dalla ricorrente in tema di relata e attestazioni dell'ufficiale giudiziario; la Corte valorizza la fede privilegiata dell'attestazione fino a querela di falso.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sulla notifica, senza incidenza decisiva sulla soluzione.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sulla notifica, senza incidenza decisiva sulla soluzione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare la lesione del contraddittorio; la Corte esclude la violazione poiché la notifica era rituale.
La censura sullo stato di insolvenza non può risolversi in una nuova valutazione del merito salvo omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
comma 1-quater e comma 1-bis
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la notifica del ricorso per fallimento a mezzo PEC non riesce e l'ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede dell'impresa, non può eseguire la consegna, la notificazione può ritenersi validamente perfezionata con il deposito presso la casa comunale senza che siano necessarie ulteriori ricerche del destinatario.
- L'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa l'irreperibilità del destinatario o l'impossibilità della consegna fa fede fino a querela di falso, sicché non può essere superata con allegazioni generiche o meramente assertive.
- I provvedimenti di riunione dei procedimenti sono espressione di discrezionalità ordinatoria del giudice e, come tali, non sono autonomamente sindacabili in cassazione.
- Nella verifica dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, il giudice deve guardare alla situazione esistente alla data della sentenza e verificare se l'attivo sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori, senza richiedere la disponibilità di liquidità tipica di un'impresa in funzionamento.
- L'accertamento dello stato di insolvenza è valutazione di fatto del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o di un'anomalia motivazionale radicale, non mediante una mera diversa lettura delle risultanze di causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06982/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06983/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06984/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06985/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06986/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →