Cassazione Penale, Ordinanza n. 17967/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Sosteneva che il giudice avesse trascurato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare l'unicità del disegno criminoso, valorizzando il suo ruolo di corriere in entrambe le vicende, pur se in favore di sodalizi diversi, e l'asserita connessione tra l'ingresso nel sodalizio ritenuto nella sentenza indicata come sub 2) e i fatti già commessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse generica e non confrontata con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre ribadito che il riconoscimento della continuazione richiede una rigorosa verifica dell'originaria programmazione dei reati successivi e che, nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva logicamente escluso l'unicità del disegno criminoso sulla base della distanza temporale di un anno tra i fatti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e l'ingresso nel sodalizio, nonché del fatto che una cessione di stupefacente già risalente al giugno 2018 era avvenuta in favore di un diverso gruppo criminale, elemento indicativo di dedizione al crimine e non di unitaria deliberazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
riconoscimento della continuazione
In sede esecutiva il giudice può riconoscere la continuazione solo dopo una verifica rigorosa dell'originaria programmazione dei reati successivi.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è richiamata quale base dei fatti di spaccio oggetto della sentenza di cognizione; la distanza temporale rispetto all'ingresso nel sodalizio è stata valorizzata per escludere l'unicità del disegno criminoso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la prova che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento della commissione del primo reato.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e il bene giuridico offeso sono solo indici sintomatici: non bastano da soli a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- La valutazione sull'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e priva di travisamenti di fatto.
- La continuazione tra reato associativo e reati-fine è configurabile solo se i reati-fine risultano programmati sin dalla costituzione del sodalizio criminale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettazioni generiche e non si confronti specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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