Cassazione Penale, Ordinanza n. 18795/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per concorso in truffa è rimasta ferma, poiché la censura è stata ritenuta generica rispetto a una motivazione di appello giudicata logicamente corretta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in truffa. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero analiticamente valutato il compendio probatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era del tutto generico e non rispettava il requisito di specificità previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava concretamente quali elementi della motivazione fossero censurati, impedendo così il controllo di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e intellegibili; la mera deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, senza indicare gli elementi posti a base della critica, integra genericità e comporta l'inammissibilità.
Norme incriminatrici richiamate per il reato contestato di concorso in truffa, oggetto della conferma di responsabilità nei giudizi di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche sulla asserita insufficienza o illogicità della motivazione, senza confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata e senza indicare gli specifici passaggi censurati.
- Ai fini del requisito di specificità del ricorso, non è sufficiente denunciare in astratto violazione di legge o vizio motivazionale: occorre articolare rilievi concreti, tali da consentire al giudice dell'impugnazione di comprendere l'oggetto della doglianza e di esercitare il sindacato richiesto.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione ritenuta logicamente corretta e il ricorso non ne evidenzia in modo analitico le criticità, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito delle contestazioni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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