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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06631/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo a due anni di reclusione ed euro 618 di multa per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo l'inutilizzabilità e/o l'inaffidabilità della prova identificativa: in particolare contestava le risultanze dell'individuazione fotografica e del filmato riferite dalla polizia giudiziaria, nonché la dichiarazione di un teste ritenuto irreperibile in primo grado. Con il secondo profilo del motivo ha chiesto una nuova valutazione del compendio probatorio, prospettando in sostanza un diverso apprezzamento del materiale di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che possono essere riferiti de relato dal personale di polizia giudiziaria gli esiti dell'individuazione fotografica, trattandosi di una dichiarazione ricognitiva resa dal teste sulla base della propria percezione visiva; tali esiti erano inoltre corroborati dalla dichiarazione della persona offesa. Ha poi rilevato che la doglianza era anche aspecifica, perché non si confrontava con la sentenza impugnata, che aveva già escluso l'utilizzabilità della dichiarazione del teste indicato come irreperibile. Quanto alla restante parte del motivo, la Corte l'ha qualificata come richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione, in assenza di una puntuale deduzione di travisamento della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna in appello e poi ricorso per cassazione.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato quale circostanza aggravante contestata insieme al furto in abitazione.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tale correlazione comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    evocato implicitamente nel passaggio sulla inammissibilità dei motivi di ricorso non specifici e non correlati alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con le reali ragioni della sentenza impugnata e si limiti a prospettare una critica autonoma e astratta, priva della necessaria correlazione con la motivazione censurata.
  • La testimonianza de relato del personale di polizia giudiziaria può legittimamente riferire l'esito di un'individuazione fotografica, poiché tale esito integra una dichiarazione ricognitiva fondata sulla percezione visiva del teste originario.
  • La censura che sollecita una nuova valutazione del compendio probatorio è inammissibile in cassazione se non viene dedotto in modo puntuale un travisamento della prova.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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