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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18402/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente per giustificato motivo oggettivo, fondato dalla società sulla soppressione del posto di "addetto alla raccolta dati traffico". Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda proposta contro il licenziamento, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando che dalle prove risultava che già dal 2015 il dipendente non svolgeva più quella specifica attività, sostituita dall'introduzione dei tablet, ed era stato adibito ad altre mansioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la censura di omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda subordinata volta a ottenere la sola indennità risarcitoria; 2) omesso esame di un documento che, secondo la società, dimostrava che l'informatizzazione della raccolta dati era avvenuta solo nel gennaio 2018 e non prima; 3) mancata ammissione di ulteriori prove e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel reputare superflua l'istruttoria richiesta per smentire le deposizioni testimoniali valorizzate dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato la questione dell'omessa pronuncia e, in ogni caso, la censura non evidenziava un concreto pregiudizio difensivo; inoltre ha osservato che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 125 del 2022, la questione relativa alla "manifesta insussistenza" del fatto posto a base del licenziamento era divenuta irrilevante ai fini della tutela reintegratoria attenuata, essendo sufficiente l'insussistenza del fatto. Ha ritenuto parimenti inammissibili il secondo e il terzo motivo perché sollecitavano una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione, e perché l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato. Ha inoltre richiamato la disciplina della doppia conforme e il principio per cui la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e delle prove spetta al giudice di merito. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia deve essere specificamente articolata come critica alla decisione impugnata; non è sufficiente la mera riproposizione della questione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta ogni decisione su un capo di domanda o eccezione che richieda una pronuncia di accoglimento o rigetto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio invocato per la dedotta violazione di legge nella qualificazione dell'inammissibilità del motivo di reclamo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo se sia stato trascurato un fatto decisivo; non basta l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte richiama la mera riproposizione delle eccezioni già formulate in opposizione come non sufficiente a integrare una specifica censura in appello.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare la preclusione al riesame del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 18, settimo comma, legge 300/1970

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della parola "manifesta", evidenziando che ai fini della tutela reintegratoria attenuata è sufficiente l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di omessa pronuncia è ammissibile solo se il giudice di merito abbia realmente omesso qualsiasi decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; se la questione è stata comunque esaminata, anche solo in modo sintetico, il vizio non sussiste.
  • La censura relativa a un vizio processuale o a una nullità della sentenza è inammissibile se non è indicato specificamente quale concreto pregiudizio abbia inciso sul diritto di difesa o sull'esito della controversia.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o dell'attendibilità dei testimoni: tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • L'omesso esame di un documento o di un elemento istruttorio non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che intenda denunciare un vizio di fatto deve confrontarsi con entrambe le decisioni di merito e indicare le divergenze tra le ragioni poste a base delle due pronunce.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2022, ai fini della tutela reintegratoria attenuata rileva l'insussistenza del fatto posto a base del recesso, senza che occorra il requisito della sua 'manifesta' insussistenza.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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