Ordinanza n. 782/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del silenzio diniego formatosi sull'istanza di sanatoria presentata dal ricorrente in data 02.07.2025 al Comune di Gricignano di Aversa prot. n. 11515; b) del provvedimento di diniego della sanatoria di cui si ignorano estremi e contenuti e se ed in quanto disposto dal Comune di Gricignano di Aversa; c) del provvedimento del 2.5.2025 del Comune di Gricignano di Aversa n. 23 recante ingiunzione per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo; Di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-diniego e diniego della sanatoria edilizia, nonché ingiunzione comunale di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di sanatoria presentata al Comune il 2 luglio 2025, l'eventuale provvedimento espresso di diniego della sanatoria e l'ingiunzione di demolizione adottata dal Comune il 2 maggio 2025. Nella nuova domanda cautelare ha dedotto, quale pregiudizio immanente, le conseguenze derivanti dal verbale della Polizia Municipale del 16 febbraio 2026, con cui era stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, richiamando anzitutto la propria precedente ordinanza n. 2223 del 2025, con la quale aveva già escluso sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Anche alla luce delle nuove censure il Collegio non ha ravvisato elementi per modificare tale valutazione. Quanto al pregiudizio dedotto in relazione all'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione, il TAR lo ha ritenuto non attuale, poiché presuppone l'adozione di un ulteriore provvedimento: la determinazione dirigenziale di acquisizione. La domanda cautelare è stata quindi respinta e il ricorrente è stato condannato, secondo il principio di soccombenza, al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore del Comune per la fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della verifica dei presupposti della tutela cautelare, ma il Collegio ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il riferimento alla futura determinazione dirigenziale di acquisizione presuppone la disciplina dell'acquisizione al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione; la norma non è tuttavia espressamente citata nel testo dell'ordinanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la reiterazione della domanda e la proposizione di nuove censure non impongono una diversa valutazione quando non emergano elementi nuovi idonei a superare la precedente esclusione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Il pregiudizio derivante dall'accertamento dell'inottemperanza a un ordine di demolizione non è attuale, ai fini della tutela cautelare, quando la conseguenza lesiva prospettata dipenda dall'adozione di un successivo provvedimento di acquisizione non ancora emanato.
- La tutela cautelare richiede un pregiudizio concreto e attuale; non è sufficiente un danno meramente eventuale, subordinato a una futura attività provvedimentale dell'amministrazione.
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