Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21393/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di euro 9.328,98, indicati come corrispettivo di una fornitura di arredi per bagno. L’opponente ha contestato di aver concluso alcun contratto con la società ingiungente, sostenendo di avere acquistato e pagato la merce a un’altra società, alla quale erano stati versati gli importi, e deducendo che era stata quest’ultima a indirizzarlo presso la sede della fornitrice per la scelta dei sanitari in ragione di rapporti commerciali tra le imprese coinvolte. In primo grado l’opposizione è stata accolta per mancanza di prova del contratto tra le parti del decreto ingiuntivo. In appello la società fornitrice ha ottenuto la riforma della decisione e il rigetto dell’opposizione. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell’atto di appello; 2) violazione degli artt. 2495 c.c. e 299, 342 c.p.c. per la notifica dell’appello a una società cancellata dal registro delle imprese e per la mancata declaratoria di inammissibilità dell’intero gravame; 3) nullità della sentenza e violazione delle norme sulla valutazione della prova e sulle presunzioni, per omessa considerazione del materiale istruttorio e uso di elementi ritenuti irrilevanti o inutilizzabili; 4) violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione illogica e contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto ammissibile l’appello, richiamando il principio secondo cui l’art. 342 c.p.c. richiede una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, ma non formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. Ha poi escluso l’inammissibilità dell’impugnazione per la notifica alla società estinta, rilevando che la cancellazione era intervenuta nel corso del primo grado senza che l’estinzione fosse stata dichiarata ai fini dell’interruzione e che, in tale ipotesi, opera l’ultrattività del mandato alle liti, con conseguente validità della notifica presso il procuratore costituito. Quanto ai motivi sulla prova e sulla motivazione, ha osservato che la Corte d’appello aveva fondato la decisione su plurimi elementi indiziari e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione superava il "minimo costituzionale" e che la prova per presunzioni è apprezzamento di fatto non censurabile se congruamente motivato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello è ammissibile se consente di individuare chiaramente questioni e punti della sentenza impugnata che si contestano; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e impedisce che essa possa agire o essere convenuta; se l’evento estintivo interviene in pendenza di giudizio, operano le regole sull’interruzione e sulla prosecuzione nei confronti dei soci.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Se l’estinzione della società interviene durante il processo, si verifica un evento interruttivo che può condurre alla prosecuzione o riassunzione del giudizio da parte o nei confronti dei soci.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura che investe la valutazione complessiva delle prove non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale o della violazione dei criteri legali di valutazione.

  • art. 216 c.p.c.

    Il ricorrente richiamava la disciplina sul disconoscimento documentale, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza sollecitasse una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni è un apprezzamento di fatto; se il ragionamento presuntivo è congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando rende percepibile l’iter logico della decisione; non è necessaria l’esposizione analitica di ogni argomento delle parti.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non alla mera insufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state respinte perché miravano in sostanza a contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le doglianze sulla nullità della sentenza e sulla motivazione sono state ritenute infondate perché la decisione impugnata non presentava anomalie motivazionali rilevanti in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, l’art. 342 c.p.c. richiede una critica intellegibile e specifica dei punti della decisione impugnata, ma non impone formalismi né la predisposizione di una decisione alternativa completa.
  • Se la società parte del giudizio viene cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo e l’estinzione non è stata fatta constare nei modi di legge, l’impugnazione può essere validamente notificata presso il procuratore costituito, in applicazione del principio di ultrattività del mandato alle liti.
  • La prova per presunzioni è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando il ragionamento inferenziale sia logicamente coerente e adeguatamente motivato.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale: sono rilevanti solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la perplessità obiettiva, non la mera insufficienza argomentativa.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, quando la censura si risolva nella richiesta di sostituire la propria lettura delle prove a quella operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.