Sentenza del 08/07/2021 n. 3452 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Società di persone - Avviso di accertamento - Ricorso proposto da uno dei soci o dalla società - Configurabilità di litisconsorzio necessario originario - Mancata integrazione del contraddittorio in primo grado - Nullità del giudizio - Rimessione della causa alla CTP - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa corte ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per difetto di contraddittorio nei confronti della XXXXX di M. P. snc e dell'altro socio M. P., e ha rimesso la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992. Avendo la questione rilevanza d'ufficio e carattere interlocutorio, il Collegio ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo ai redditi di partecipazione derivanti dalla partecipazione del ricorrente nella XXXXX di M. P. snc. La questione principale è di natura processuale: l'accertamento nei confronti di società di persone è "per trasparenza" esteso ai soci, configurando un litisconsorzio necessario originario; il ricorso era stato deciso senza che fossero chiamati in giudizio la società e l'altro socio (M. P.), ovvero senza integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Prevede l'obbligo di integrazione del contraddittorio quando debbano essere chiamati in giudizio altri soggetti necessari per la decisione della controversia; la mancata integrazione determina nullità assoluta del giudizio rilevabile d'ufficio.
d.lgs. n. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. b)
Consente la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale competente quando il giudice d'appello accerti vizi procedurali tali da richiedere una nuova istruttoria o il completamento del contraddittorio in primo grado.
Regola la trasparenza fiscale delle società di persone: i redditi della società si imputano ai soci proporzionalmente alle quote, indipendentemente dalla percezione; questo principio giustifica il carattere unitario dell'accertamento e la necessità di litisconsorzio.
Cass. SS.UU. n. 14815/2008
Affermata la tesi che, nei casi di accertamento "per trasparenza" nei confronti di società di persone, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente anche tutti i soci, configurando un litisconsorzio necessario originario.
Cass. n. 16730/2018
Conferma che la mancata integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. 546/1992 determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Quando l'accertamento riguarda redditi "per trasparenza" di una società di persone, la controversia ha natura unitaria: la società e tutti i soci interessati configurano un litisconsorzio necessario originario e devono essere tutti parte del procedimento.
- Se il ricorso è instaurato da uno solo dei soggetti interessati (società o singolo socio), il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992; la mancata chiamata dei soggetti necessari comporta nullità assoluta del giudizio.
- La nullità per difetto di contraddittorio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado perché integri il contraddittorio e proceda correttamente.
- In sede di appello, la parte soccombente in primo grado (ad es. l'Amministrazione) può ottenere la riforma per vizi procedurali anche se non ottiene una decisione definitiva sul merito: spesso il rimedio è la rimessione alla CTP per integrazione delle parti.
- Per evitare la nullità, il contribuente o l'Amministrazione devono verificare e, se necessario, attivare tempestivamente la chiamata in giudizio di tutti i soggetti che risultano coinvolti dall'accertamento "per trasparenza"; se i soci hanno questioni personali e autonome, tali questioni possono essere valutate separatamente.
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