Sentenza del 08/07/2021 n. 643 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta sulla pubblicità - Luogo aperto al pubblico - logo sociale - indicazioni operative - messaggi pubblicitari - presupposto dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha affermato che il centro commerciale è qualificabile come luogo aperto al pubblico e quindi all'interno possono essere presenti messaggi soggetti all'imposta sulla pubblicità; tuttavia i cartelli che svolgono esclusivamente funzione operativa, orientativa o informativa non sono assoggettabili a tassazione anche se riportano il logo sociale. Pertanto quei segnali descritti come puramente indicativi sono stati esclusi dall'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sull'assoggettabilità all'imposta sulla pubblicità di cartelli posti all'interno di un centro commerciale: se, pur recando il logo sociale del gestore, tali cartelli (es. "carico e scarico merce", "entrata e uscita", "orario di apertura", "benvenuto e arrivederci") costituiscono messaggi pubblicitari soggetti a tassazione ovvero semplici indicazioni operative, orientative e informative escluse dall'imposta.
Norme richiamate
D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5
l'art. 5 considera rilevanti ai fini dell'imposta le esposizioni pubblicitarie in luoghi aperti al pubblico; la Corte interpreta la norma nel senso che la qualificazione del luogo come "aperto al pubblico" rende in linea di principio tassabili le esposizioni, ma occorre distinguere la natura del messaggio (pubblicitario vs. informativo/operativo).
Cass. sent. n. 1170/2019
la pronuncia specifica che, sebbene il centro commerciale sia luogo aperto al pubblico e quindi posto in cui possono sussistere esposizioni pubblicitarie, i cartelli aventi esclusiva funzione direzionale, informativa od operativa non sono soggetti a imposta anche quando riportano il logo del gestore.
Massime di principio
- Un luogo aperto al pubblico (es. centro commerciale) è in linea di principio idoneo a ospitare messaggi soggetti all'imposta sulla pubblicità.
- La tassabilità dipende dalla natura del messaggio: i segnali con funzione essenzialmente operativa, orientativa o informativa non sono pubblicità imponibile, anche se contengono il logo sociale.
- Per stabilire se un cartello è tassabile va valutato il contenuto prevalente (promozionale vs. informativo), la finalità (persuasiva o gestionale), la visibilità e l'effetto commerciale.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare la finalità operativa/informativa (descrizione, collocazione, foto, regolamenti interni) mentre l'ente impositore deve provare la valenza pubblicitaria del messaggio.
- Nella prassi, adottare criteri oggettivi (testo, immagini, inviti all'acquisto, collocazione, dimensioni) aiuta a distinguere la pubblicità imponibile dalla semplice segnaletica informativa.
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