Sentenza del 08/07/2021 n. 632 - Comm. Trib. Prov. Torino
Esterovestizione - Società di comodo - Holding statiche - Finanziamenti - Società operative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della qualificazione della holding come "società di comodo" ai fini dell'art. 73 c.5-bis DPR 917/1986; in particolare contestazione circa l'inclusione nel test delle attività rappresentate da finanziamenti concessi a società partecipate e la possibilità di escludere dal test le partecipazioni in società operative
La decisione
la Corte ha ritenuto che i finanziamenti verso società partecipate il cui valore delle azioni/partecipazioni è escluso dal test per l'identificazione delle società di comodo devono anch'essi essere esclusi dal test in virtù del principio di accessione: l'esclusione del bene principale (la partecipazione) trascina con sé l'esclusione degli asset correlati (il finanziamento). Di conseguenza, nei casi di holding con asset costituiti da partecipazioni in società operative, i finanziamenti a tali partecipate non concorrono al test che identifica le "società di comodo"; rimane comunque ferma la possibilità che altri asset o circostanze possano portare a diversa qualificazione
Norme richiamate
art. 73, c. 5-bis, DPR 917/1986
art. 73, comma 5-bis, DPR n. 917/1986
la norma che regola il criterio per identificare le "società di comodo" è stata interpretata nel senso che, se una partecipazione è esclusa dal test (perché l'investita è operativa), per principio di accessione vanno esclusi anche i finanziamenti correlati a quella partecipazione e quindi non rilevano ai fini della determinazione della condizione di società di comodo
Massime di principio
- Se il valore delle partecipazioni non concorre al test per le società di comodo perché le partecipate sono operative, anche i finanziamenti concessi a quelle partecipate possono essere esclusi dal test per effetto del principio di accessione.
- La valutazione sulla sussistenza della "società di comodo" rimane globale: l'esclusione di partecipazioni e relativi finanziamenti non impedisce che altri asset o elementi patrimoniali possano comunque determinare la qualificazione come società di comodo.
- Per ottenere l'esclusione dei finanziamenti è opportuno documentare il legame diretto con la partecipazione (natura accessoria del finanziamento) e dimostrare l'operatività dell'investita (attività svolta, fatturato, struttura organizzativa, ordinarietà economica).
- I finanziamenti fra holding e partecipate devono apparire coerenti con una logica societaria (es. supporto finanziario strumentale all'attività dell'investita) e non come forme di occultamento di patrimonio personale del socio.
- In presenza di contestazioni fiscali, l'onere probatorio circa la sussistenza dell'esclusione per accessione grava sul contribuente: documentazione contrattuale, flussi finanziari e funzionalità economica sono fondamentali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 lug 2021Sentenza del 08/07/2021 n. 549 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 8 lug 2021Sentenza del 08/07/2021 n. 620 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 8 lug 2021Sentenza del 08/07/2021 n. 641 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 8 lug 2021Sentenza del 08/07/2021 n. 643 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 8 lug 2021Sentenza del 08/07/2021 n. 3412 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 lug 2021Sentenza del 08/07/2021 n. 3413 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →