Sentenza del 08/07/2021 n. 3412 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Liquidazione imposta - Cartella di pagamento - Contenuto - Obbligo di adeguata motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento per carenza di motivazione: la cartella, emessa in seguito a una liquidazione d'imposta ai sensi del d.P.R. n. 600/1973 art. 36-bis e del d.P.R. n. 633/1972 art. 54-bis, non forniva indicazioni sufficienti sulla causale e sull'origine della pretesa fiscale, così che il contribuente veniva a conoscenza per la prima volta della pretesa senza elementi utili a comprenderla e a esercitare la propria difesa
La decisione
Il giudice ha accolto l'orientamento secondo cui, in ipotesi di liquidazione d'imposta, la cartella di pagamento costituisce l'atto che porta per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa fiscale e deve quindi essere adeguatamente motivata. Ne consegue che la cartella che non contiene indicazioni sufficienti almeno a conoscere la causale delle somme pretese è viziata e può essere annullata o ritenuta illegittima. La pronuncia si allinea alle Sezioni Unite indicate (Cass. n. 15188/13; Cass. 11466/11) che richiedono sufficiente contenuto informativo nella cartella
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Regola la liquidazione d'imposta; la Corte interpreta che, quando la cartella deriva da tale liquidazione, essa è il primo atto conoscitivo per il contribuente e deve quindi esporre chiaramente la causa e il calcolo della pretesa
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Analogamente all'art. 36-bis, riguarda la liquidazione dell'IVA; la cartella emessa in dipendenza di tale procedura deve fornire adeguata motivazione e indicazioni della causale
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione d'imposta rappresenta, per il contribuente, il primo concreto atto di conoscenza della pretesa fiscale e pertanto deve contenere una motivazione adeguata e comprensibile.
- La motivazione minima richiesta include l'indicazione della causale della pretesa (es. imposta, periodo d'imposta, tipo di liquidazione), gli elementi essenziali del calcolo (imponibile, aliquota, sanzioni, interessi, eventuali rateizzazioni), e il riferimento all'atto o alla procedura da cui deriva la liquidazione.
- Se la cartella non fornisce tali informazioni essenziali, il contribuente ha titolo a impugnarla e il provvedimento può essere annullato per carenza di motivazione.
- La pubblica amministrazione/ente impositore deve assicurare, già nel documento esecutivo (cartella), elementi sufficienti per consentire l'adeguata conoscenza e la difesa del contribuente; in mancanza, la posizione dell'ente è più debole in sede giurisdizionale.
- In controversie analoghe è utile per il contribuente richiedere l'annullamento della cartella e, in alternativa, chiedere l'integrazione documentale se possibile; per l'Amministrazione è consigliabile inserire nella cartella i riferimenti all'atto impositivo originario e alla metodologia di calcolo
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