Cassazione Penale, Ordinanza n. 24381/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di La Spezia che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza. Dalla motivazione emerge che la domanda mirava a far valere il vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra più reati già oggetto di sentenze in esecuzione. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione rilevando l'assenza di elementi idonei a dimostrare che, fin dal primo reato, fosse stata programmata anche la successiva attività criminosa, considerando la distanza temporale tra i fatti e la diversità dei luoghi di commissione. Nel ricorso, la difesa ha contestato tale valutazione, ma la Corte rileva che le censure erano generiche e chiedevano una lettura alternativa del materiale probatorio già esaminato dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata nel negare la continuazione, poiché non risultava provato un programma criminoso unitario sin dall'inizio; i reati risultavano invece espressione di autonome risoluzioni criminose, anche in ragione della distanza temporale e dei diversi luoghi di commissione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen."
Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario, almeno nelle linee generali, già esistente sin dalla consumazione del primo reato.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove non risulti esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione tra reati non può essere riconosciuta in assenza di elementi concreti da cui desumere che, sin dal primo fatto, l'agente avesse programmato anche i reati successivi, almeno nelle loro linee essenziali.
- La distanza temporale tra i reati e la diversa localizzazione dei fatti costituiscono indici ostativi al riconoscimento di un unico disegno criminoso, quando confermano la presenza di autonome risoluzioni criminose.
- Nel giudizio di legittimità sulla decisione del giudice dell'esecuzione, non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio in chiave alternativa, specie se la motivazione impugnata non presenti manifeste illogicità.
- Il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono generiche o si risolvono nella sollecitazione di una diversa lettura dei fatti già apprezzati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
Come è indicizzato
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