Cassazione Penale, Ordinanza n. 22511/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna già pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; 3) violazione dell'art. 133 c.p. per l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata era motivata in modo congruo e coerente sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla recidiva e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche era immune da vizi logici e quindi insindacabile in cassazione; che la recidiva era stata applicata sulla base di una concreta valutazione del rapporto tra il fatto e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e non per il solo dato formale dei precedenti; e che la determinazione della pena era adeguatamente motivata, essendo richiesta una motivazione più specifica solo quando la pena sia vicina al massimo edittale o superiore alla media, non quando sia irrogata in misura media o prossima al minimo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito per fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua e logica, insindacabile in sede di legittimità se non affetta da vizi manifesti.
deve guidare la valutazione della recidiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio, richiedendo un apprezzamento concreto del rapporto tra fatto e precedenti e dell'entità della pena.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche quando essa sia logica, congrua e coerente con le risultanze processuali.
- La recidiva non può essere applicata in modo automatico sulla sola base dell'esistenza di precedenti penali: occorre una valutazione concreta della relazione tra precedente condotta e nuovo fatto, per verificare se i precedenti esprimano una persistente inclinazione al delitto.
- La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo se la motivazione manchi o sia manifestamente illogica; una motivazione specifica e dettagliata è richiesta soprattutto quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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