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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3024/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 09/11/2021 per più profili: il diniego delle attenuanti generiche (sostenendo che andava riconosciuta la rilevanza delle ammissioni/confessioni e il diverso grado di coinvolgimento), la commisurazione della pena (contestando la misura adottata dal giudice di merito) e la violazione del divieto di reformatio in pejus con riferimento all'aumento della pena per la circostanza aggravante del nesso teleologico (i ricorrenti deducevano che l'aumento operato in appello era in peius rispetto al primo grado). Il fatto di base era la detenzione di più pistole clandestine e munizioni rinvenute il 30/04/2020 in un'abitazione di Secondigliano, con contestata aggravante di favoreggiamento al clan Lo Russo e metodo mafioso che la Corte d'appello aveva escluso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nei loro profili relativi al merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla motivazione della commisurazione della pena, ritenendo corrette le valutazioni del giudice di merito sulla gravità dei reati e sul valore delle confessioni. Tuttavia ha accolto il profilo relativo alla violazione del divieto di reformatio in pejus e ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente alla commisurazione della pena. La Cassazione ha ritenuto che l'aumento per l'aggravante del nesso teleologico non potesse essere fissato in misura maggiore rispetto a quanto commisurato dal giudice di primo grado; ha pertanto rideterminato la pena, fissandola in anni 3, mesi 8 di reclusione e C 2.300 di multa (tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato). Nel resto i ricorsi sono inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in pejus nel giudizio di appello è principio vincolante: se l'appello è proposto solo dall'imputato, la pena non può essere aggravata né possono essere adottati provvedimenti peggiorativi; il divieto investe anche gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena (compresi gli aumenti per circostanze aggravanti).

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Rilevata come norma che disciplina la circostanza aggravante del nesso teleologico; la Corte ha valutato la corretta entità dell'aumento connesso a tale aggravante e ha stabilito che l'appello non poteva incrementare l'aumento rispetto al primo grado quando l'appello è del solo imputato.

  • art. 63 co. 4 c.p.

    Richiamato in tema di criteri di applicazione delle circostanze; la Corte d'appello aveva riterr o che, in assenza dell'aggravante speciale (mafiosa), non potesse applicarsi il criterio mitigatore previsto da questo comma: la Cassazione ha precisato che tale considerazione non legittima l'aggravamento in pejus operato da giudice di appello.

  • art. 64 cod. pen.

    Norma che consente l'aumento della pena fino a un terzo per le circostanze aggravanti comuni; la Corte ha ricordato che la facoltà di aumentare resta nell'ambito della legge ma non può tradursi in un aumento in pejus rispetto a quanto già fissato dal primo giudice quando opera il divieto di reformatio in pejus.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può, a favore del pubblico ministero non impugnante, aggravare la posizione dell'imputato né aumentare in pejus gli elementi autonomi della determinazione della pena quando l'appello è proposto solo dall'imputato (divieto di reformatio in pejus).
  • Se l'imputato richiede il riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice deve motivare in positivo le ragioni che giustificano il rigetto; tuttavia il rigetto è legittimo se fondato su plausibili ragioni (es. gravità del fatto, rilevante compendio probatorio) e la motivazione è immune da vizi logici o giuridici.
  • L'accertamento del valore della confessione/ammissione opera alla luce del contesto probatorio complessivo: una confessione può non essere ritenuta significativo attenuante se resiste un solido compendio probatorio a carico dell'imputato.
  • L'esclusione di una circostanza aggravante speciale (es. mafiosa) non comporta automaticamente un diverso regime per le altre aggravanti comuni, ma non autorizza il giudice d'appello ad aumentare in pejus la misura attribuita a tali aggravanti rispetto al primo grado quando l'appello è del solo imputato.
  • La Cassazione può, quando non sono necessarie valutazioni discrezionali, rideterminare la pena senza rinvio; altrimenti procede all'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • Nella determinazione della pena base e degli aumenti il giudice di merito deve indicare ragioni concrete (es. numero delle armi, gravità oggettiva) che giustifichino la scelta: tali motivazioni sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di motivazione o di diritto.

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