Cassazione Penale, Sentenza n. 10309/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (7 mesi di reclusione) per i reati di danneggiamento e minaccia. Primo motivo: violazione degli artt. 530 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità penale; contestazione del fatto che la condanna si sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza considerare i precedenti dissapori e l'assenza del bastone presumibilmente usato; richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), rigettata dai giudici di merito ritenendo la condotta reiterata e sussistenti precedenti. Secondo motivo: violazione degli artt. 62-bis e 62, n. 4, c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della tenuità del danno patrimoniale; si sosteneva che la vettura fosse già danneggiata e che il danno fosse di valore infinitesimale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e non idoneo a riesaminare la valutazione di merito: la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica, esaustiva e coerente con le risultanze probatorie; le dichiarazioni della persona offesa sono state valutate in modo congruo e non contraddetto da elementi significativi. L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata esclusa in ragione della reiterazione della condotta e dei precedenti penali dell'imputata, che escludono la non abitualità richiesta dalla norma. Sul secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato per l'assenza di elementi positivi favorevoli alla mitigazione della pena; l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (tenuità del danno) è stata esclusa sulla base delle descrizioni dei danni effettivamente riscontrati (rottura specchietti, cofano, ammaccature), ritenuti non compatibili con la particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non idonea a rimettere in discussione la valutazione di merito, evidenziando che la Cassazione non procede a un sindacato dei fatti se la motivazione è coerente e priva di illogicità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta perché la norma richiede non abitualità e gravità davvero minima della condotta; la Corte ha ritenuto che la reiterazione dell'illecito e i precedenti penali escludano l'applicabilità della norma.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che, nel rigettare la loro concessione, è sufficiente richiamare l'assenza di elementi positivi che ne giustifichino l'applicazione, secondo consolidata giurisprudenza.
L'attenuante relativa alla particolare tenuità del danno è stata esclusa perché i danni descritti (specchietti rotti, cofano danneggiato, ammaccature) sono stati valutati come non caratterizzati da tenuità, sulla base degli elementi probatori disponibili.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivede la valutazione della prova dei giudici di merito se la motivazione è coerente, logica e priva di manifesta illogicità o contraddittorietà; il ricorso deve contenere censure specifiche.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede che la condotta sia non abituale e di scarsissima offensività; precedenti penali o reiterazione dell'illecito ostano al riconoscimento.
- Per ottenere le attenuanti generiche occorre indicare elementi concreti e positivi a favore della mitigazione della pena; il semplice richiamo alla generica carenza di motivazione è insufficiente.
- L'attenuante per particolare tenuità del danno (art. 62, n. 4 c.p.) va valutata sulla base di elementi oggettivi relativi all'entità del danno (descrizioni, perizie, documentazione): danni materiali significativi escludono la tenuità.
- In cassazione le censure che si limitano a chiedere una diversa lettura degli elementi probatori, senza individuare errori logico-giuridici della motivazione, sono dichiarate aspecifiche e non ammesse.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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