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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25987/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente titolare di un hotel, con recupero a tassazione di costi per pubblicità, spese relative al ristorante concesso in affitto a una società e costi per contributi INPS. In primo grado era stata accolta un'eccezione pregiudiziale, con assorbimento dell'esame del merito. In appello, l'Ufficio aveva contestato la decisione soprattutto sotto il profilo della validità della sottoscrizione dell'atto; la contribuente, pur appellata, non si è costituita. La CTR, ritenuta valida la sottoscrizione, ha esaminato il merito e ha ritenuto inerenti e dunque deducibili alcune spese, annullando in parte l'accertamento. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 56 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto esaminare il merito perché le questioni di merito non accolte in primo grado, assorbite dall'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale e non riproposte in appello dalla contribuente contumace, dovevano intendersi rinunciate e quindi precluse dal giudicato interno.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nel processo tributario, l'art. 56 d.lgs. 546/1992 opera come l'art. 346 c.p.c. e riguarda l'appellato, non l'appellante: le questioni non esaminate in primo grado perché assorbite devono essere espressamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate. Poiché la contribuente non si era costituita nel secondo grado, le questioni di merito assorbite in primo grado erano ormai precluse; la CTR, pronunciandosi su di esse, ha violato il sistema delle preclusioni e il giudicato interno. La sentenza è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate

    La norma, come l'omologo tributario, si riferisce all'appellato e non all'appellante; riguarda le questioni non esaminate o assorbite, non quelle espressamente respinte.

  • art. 112 c.p.c.

    La pronuncia su questioni ormai precluse integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel contesto delle preclusioni processuali.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    Richiamato insieme all'art. 56 del d.lgs. 546/1992 quale parametro della disciplina delle deduzioni e delle preclusioni nel processo tributario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate

    Nel processo tributario l'onere di riproposizione grava sull'appellato e riguarda le questioni rimaste assorbite o non decise, che senza riproposizione si considerano rinunciate.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, qui collegato alla violazione delle preclusioni processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le questioni non esaminate dal primo giudice perché assorbite devono essere specificamente riproposte dall'appellato in appello; in difetto, si intendono rinunciate ex art. 56 d.lgs. 546/1992.
  • L'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. opera per la parte appellata e non per l'appellante; non è configurabile una terza via tra impugnazione e acquiescenza quando la domanda o eccezione è stata espressamente respinta o è coperta da giudicato interno.
  • Il giudice d'appello non può esaminare il merito di questioni ormai precluse per mancata riproposizione e contumacia dell'appellato, perché ciò viola il sistema del giudicato interno e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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