Cassazione Penale, Ordinanza n. 30418/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che si trattasse in realtà di una mera omissione dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili e che, quindi, mancassero i presupposti del reato. Con il secondo motivo ha dedotto l'inoffensività del fatto, rilevando che, grazie alla sua collaborazione e al bilancio di esercizio, era stato comunque possibile ricostruire il volume d'affari e il reddito. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione a un diverso illecito tributario, lamentando la violazione dell'art. 4 del d.lgs. 74/2000, ma tale censura risultava formulata per la prima volta in sede di legittimità. Con il quarto motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in via subordinata, ha invocato il principio di proporzionalità della pena in ragione del limitato scostamento dai minimi edittali e dell'entità dell'imposta evasa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la testimonianza del commercialista della società e l'effettiva esistenza delle fatture non esibite; ha inoltre ribadito che il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000 presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di reddito, circostanze ritenute sussistenti. Il secondo motivo è stato considerato comunque manifestamente infondato, poiché l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non va intesa in senso assoluto e non è esclusa dalla ricostruzione aliunde, anche mediante documenti acquisiti presso terzi o tramite il bilancio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e in parte generico, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato sulla base della recidiva specifica contestata e dell'insussistenza di elementi positivi nel comportamento successivo al fatto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di reddito; la fattispecie tutela la trasparenza fiscale e l'esatto adempimento delle obbligazioni tributarie.
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La doglianza relativa a tale norma è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.
È preclusa in sede di legittimità la deduzione di censure nuove, non prospettate nei gradi di merito.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, compresa la recidiva e l'assenza di elementi positivi nel comportamento post delictum.
Massime di principio
- Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili richiede che la documentazione sia stata istituita e che l'attività economica sia tale da rendere necessaria la tracciabilità contabile; non basta la mera omissione dell'obbligo di tenuta delle scritture.
- L'ostacolo alla ricostruzione del reddito o del volume d'affari sussiste anche quando la documentazione mancante debba essere reperita presso terzi, mentre non è escluso dalla possibilità di una ricostruzione 'aliunde' se questa richiede comunque un'attività integrativa e non rende superflua la violazione dell'obbligo di conservazione.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o motivi nuovi non devoluti ai giudici di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica in modo congruo gli elementi ostativi ritenuti decisivi, senza necessità di una motivazione ampia o analitica; la recidiva specifica e l'assenza di condotte successive di segno positivo possono sorreggerne il rigetto.
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