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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29990/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte di appello aveva assolto l'imputato, qualificando il fatto come di particolare tenuità, in relazione al reato di violenza privata. Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione circa la sussistenza del reato contestato, contestandone sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo e sollecitando una diversa qualificazione del fatto o una rilettura complessiva della vicenda. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse già risposto in modo adeguato a tali rilievi, senza fratture logiche nella motivazione, sicché il ricorso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto del giudizio di merito; la sentenza impugnata aveva escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    Applicato dalla Corte di appello per escludere la punibilità del fatto ritenuto di particolare tenuità.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal tipo di censura proposta, essendo dedotti vizi di motivazione in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura del fatto o una diversa qualificazione della vicenda quando la motivazione della sentenza impugnata abbia affrontato in modo coerente e non illogico le questioni prospettate.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti carenze o fratture logiche effettive; non basta contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti a quella già accolta dal giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito dia conto in modo adeguato degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, il ricorso che si limiti a riproporre una diversa valutazione probatoria è inammissibile.
  • L'assoluzione per particolare tenuità del fatto, ove sorretta da motivazione congrua, non può essere trasformata in cassazione in un nuovo giudizio sul merito della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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