Cassazione Penale, Ordinanza n. 14666/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il riconoscimento della recidiva nonostante il giudice di merito avesse anche concesso le circostanze attenuanti generiche. In sostanza, la ricorrente sosteneva che la sussistenza della recidiva fosse stata affermata in modo contraddittorio o illegittimo alla luce delle attenuanti generiche riconosciute.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché i due giudizi sono autonomi e indipendenti sul piano logico e giuridico. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la recidiva può essere riconosciuta valorizzando i precedenti penali dell'imputato; il giudizio sulla recidiva è autonomo rispetto a quello sulle attenuanti generiche.
le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute anche quando il giudice, separatamente, valorizzi i precedenti penali ai fini della recidiva.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva e la concessione delle circostanze attenuanti generiche sono giudizi tra loro autonomi e indipendenti, sicché non sussiste contraddizione logica o giuridica per il solo fatto che il giudice valorizzi i precedenti penali e, al contempo, conceda le attenuanti.
- La censura che si limiti a contestare la compatibilità tra recidiva e attenuanti generiche, senza evidenziare uno specifico vizio della motivazione o della violazione di legge, è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei limiti di legge, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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