Cassazione Penale, Ordinanza n. 22163/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del grado in favore delle parti civili costituite, ritenendo che il contributo da esse offerto non lo giustificasse.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'unico motivo esaminato riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la difesa sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito fosse errata nel negarli. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era meramente riproduttiva di doglianze già esaminate nei gradi di merito e, soprattutto, era generica perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Sono indicate come norme incriminatrici poste a base della condanna confermata; il ricorso non ne contesta la qualificazione, ma solo il trattamento sanzionatorio in punto di attenuanti generiche.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso in cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere specifica e mirata alla ratio decidendi; una censura generica non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La mancata liquidazione delle spese in favore della parte civile può essere disposta quando il suo contributo al giudizio di legittimità non sia ritenuto tale da giustificarla.
Come è indicizzato
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