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Sentenza

Sentenza del 09/02/2021 n. 3072 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di due avvisi di pagamento emessi a seguito di verifiche sulle dichiarazioni per il riconoscimento del credito d'imposta relativo all'accisa sul gasolio per autotrazione per gli anni 2005-2009; l'Ufficio aveva recuperato l'accisa ritenuta indebitamente fruita in compensazione sostenendo la falsità della dichiarazione e la decadenza dell'intero beneficio, mentre la società sosteneva che, se presente falsità, essa avrebbe dovuto travolgere solo la parte di credito relativa alle quantità irregolarmente dichiarate

La decisione

la Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (la tesi della società secondo cui non sarebbe necessaria l'indicazione della targa nella dichiarazione) ritenendo che il DPR 277/2000 richiede la documentazione e i dati (comprese le targhe e i certificati di immatricolazione) necessari a dimostrare il diritto al beneficio; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la perdita dei benefici e l'irrogazione delle sanzioni devono essere limitate agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non possono estendersi automaticamente all'intero credito, salvo che la falsità riguardi un elemento costitutivo dell'istanza. In accoglimento parziale del ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso limitatamente alla parte delle accise effettivamente consumate come accertato dall'Ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, articolo 3

    "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, (di) apposita dichiarazione"; le fatture in originale "contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito"; alla dichiarazione è "altra copia dei certificati di immatricolazione... nonché un prospetto... riportante... il numero di targa"

    la norma subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla presentazione della dichiarazione corredata delle fatture e dei certificati che riportino le targhe; la mancata allegazione dei documenti prescritti impedisce il riconoscimento del beneficio per le quantità non documentate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, articolo 4, commi 1 e 2

    "L'ufficio, ricevuta la dichiarazione... entro trenta giorni... ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare... entro il termine massimo di quarantacinque giorni...; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante... Decorsi i sessanta giorni... l'istanza si considera accolta... L'ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli"

    la disciplina prevede controllo, possibilità di integrazione, silenzio-assenso decorsi 60 giorni, e comunque il potere dell'amministrazione di riesaminare e annullare successivamente l'assenso illegittimo; le decisioni devono essere omogenee rispetto a quanto si sarebbe deciso in fase istruttoria

  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75

    "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"

    la decadenza dai benefici conseguenti a dichiarazioni non veritiere si applica in relazione agli importi per i quali la dichiarazione è risultata non veritiera; non implica automaticamente la perdita dell'intero beneficio se la falsità riguarda voci parziali

  • Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17

    norma richiamata in relazione all'utilizzo in compensazione del credito; il meccanismo di compensazione non impedisce all'Amministrazione di recuperare gli importi indebitamente fruiti e di annullare l'assenso illegittimo

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (richiamata)

    richiamata come finalità normativa relativa alle agevolazioni fiscali (in particolare la disciplina delle agevolazioni per l'accisa sul gasolio per autotrazione)

  • Giurisprudenza: Cass. n. 5812/2020

    principio affermato che le carenze, gli errori e le falsità accertate dopo la formazione del silenzio-assenso determinano la perdita dei benefici e sanzioni limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati e non dell'intera agevolazione, salvo che la mendacità investa un elemento costitutivo dell'istanza

  • Giurisprudenza: Cass. n. 25096/2019 (richiamata)

    ricorda che la presentazione di una dichiarazione incompleta o mancante degli elementi prescritti impedisce il riconoscimento dell'agevolazione, in quanto gli oneri documentali sono finalizzati a dimostrare la pretesa del contribuente

Massime di principio

  • La dichiarazione per ottenere agevolazioni d'accisa è un atto negoziale e autocertificatorio soggetto a controllo: va considerata veritiera fino al riscontro dell'Amministrazione, ma resta sottoposta a successivo accertamento anche dopo il silenzio-assenso.
  • La mancata produzione dei documenti richiesti (es. fatture con estremi di targa, certificati di immatricolazione) impedisce il riconoscimento del beneficio per le quantità non documentate; l'esistenza di un distributore privato non esime dall'obbligo probatorio.
  • Se la falsità o l'irregolarità riguarda solo parti della dichiarazione, la decadenza dei benefici e le sanzioni devono essere applicate in modo proporzionale e limitato agli importi direttamente coinvolti; l'annullamento integrale dell'agevolazione è legittimo solo se la mendacità investe un elemento costitutivo dell'istanza.
  • Il meccanismo del silenzio-assenso non preclude il potere dell'amministrazione di annullare in seguito l'assenso illegittimo e recuperare quanto indebitamente fruito, ma tale intervento deve replicare la decisione che sarebbe stata adottata in istruttoria e, ove possibile, consentire la sanatoria dei vizi.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare con cura ogni voce di credito e conservare certificazioni (targhe, fatture, certificati di immatricolazione) per consentire una valutazione frazionata e proporzionata dell'eventuale irregolarità.

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