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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42339/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per truffa ed esercizio abusivo di una professione. Deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché avrebbe svolto solo attività delegata dal padre geometra deceduto e quindi mancherebbero i requisiti dell'art. 348 c.p. e gli artifici/raggiri per la truffa; 2) violazione di legge per intervenuta prescrizione dei reati, sostenendo che alcuni fatti sarebbero prescritti prima della sentenza impugnata; 3) violazione di legge in ordine alla tempestività della querela, che la ricorrente ritiene tardiva (censura riferita al reato di truffa, mentre l'esercizio abusivo è procedibile d'ufficio).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto: la querela tempestiva (presentata il 1/05/2015) in quanto il termine decorre dalla piena cognizione del reato da parte delle persone offese; la valutazione di fatto della Corte territoriale che ha ritenuto la ricorrente non limitata a meri atti delegati ma avente un'attività continuata e fraudolenta (anche sulla base di fatture che attestavano l'attività di geometra senza titolo) è insindacabile in Cassazione; la questione della prescrizione non può essere decisa in questa sede perché richiedeva accertamenti di fatto non eseguiti dal giudice di legittimità e la censura non era stata proposta in appello. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    La ricorrente richiamava la configurabilità dei requisiti di tipicità ai fini dell'esercizio abusivo di una professione; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (fatture e attività continuata) dimostravano l'esercizio della professione senza titolo, integrando il reato.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferita alla nozione di reato continuato: la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto la continuazione delle condotte (giugno 2012 - marzo 2016); la Cassazione ha osservato che l'accertamento della continuazione è questione di fatto devoluta al giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • Art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (conv. dalla L. 18/12/2020 n. 176) e richiamate modifiche normative (art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022 n. 150, L. 30/12/2022 n. 199, D.L. 31/10/2022 n. 162)

    Norme procedurali riguardanti la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; applicate per la mancata richiesta di discussione orale e per la trattazione della causa in forma scritta.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 29619/2019, Rv. 276732-01

    Principio secondo cui il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato; applicato dalla Corte per dichiarare tempestiva la querela presentata dopo la verifica avvocato e la diffida del 24/03/2015.

Massime di principio

  • La querela per il reato perseguibile a querela di parte inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa ha piena conoscenza di tutti gli elementi del reato; non necessariamente dalla consumazione materiale dell'illecito.
  • La Cassazione non sindaca le valutazioni di fatto del giudice di merito (es.: accertamento della continuità della condotta o della titolarità dell'attività svolta) se esse sono prive di vizi logici e motivazionali evidenti; le questioni di fatto richiedono gravame in sede terza e non sono riconsiderabili ex novo in Cassazione.
  • L'esercizio di attività professionale senza titolo è integrabile anche quando la persona abbia agito dopo la morte del titolare e abbia dato l'apparenza di svolgere la professione (es. emissione di fatture), se tali elementi dimostrano la volontà di far credere alle vittime l'esistenza di un titolo professionale.
  • La presunta prescrizione, quando si fonda sulla natura continuata del reato, richiede che il vincolo della continuazione sia specificamente contestato e valutato in grado; in mancanza di tale contestazione o di accertamenti del giudice di merito, la Cassazione non può decidere sulla prescrizione.
  • Motivi non sollevati nei gradi precedenti (es.: in appello) o che richiedono valutazioni probatorie non esaminate dal giudice di legittimità risultano inammissibili o improponibili in Cassazione.

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