Cassazione Penale, Sentenza n. 47636/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Trento che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato da Claudio Casagrande avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 9/11/2023. L'inammissibilità era stata motivata dalla mancata allegazione, all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha contestato l'applicabilità di tale disposizione al suo caso (sostenendo che il giudizio era stato instaurato sotto la disciplina anteriore al d.lgs. n. 150/2022 e che risultava comunque una elezione di domicilio nel fascicolo), chiedendo in subordine la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 (anche se il procedimento era iniziato nel 2020) e ha fatto proprio il chiarimento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 15/2024) secondo cui è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e all'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie l'atto d'appello (depositato il 5/04/2024) non allegava la dichiarazione/elezione di domicilio né richiamava espressamente una precedente elezione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo: la sola indicazione di residenza presente nella sentenza di primo grado non è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; a carico del ricorrente restano le spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 150/2022; poi abrogato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 (effetto 25/08/2024)
La norma impone, a pena di inammissibilità, il deposito o l'allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio; le Sezioni Unite hanno interpretato la disposizione nel senso che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e all'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
art. 89, comma 3, d.lgs. 10/10/2022, n. 150
previsione di applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022
Stabilisce la decorrenza e l'ambito temporale di applicazione della disposizione introdotta (art. 581, comma 1-ter) anche rispetto a procedimenti instaurati anteriormente.
abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen.; entrata in vigore 25/08/2024
L'abrogazione non ha effetto retroattivo sulle impugnazioni presentate prima dell'entrata in vigore della legge abrogativa (quindi norme applicabili alle impugnazioni depositate sino al 24/08/2024).
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che prevede la notifica mediante consegna al difensore quando dichiarazione/elezione di domicilio mancano o sono insufficienti; la Corte non ha ritenuto che tale norma sopperisse all'onere specifico imposto dall'art. 581, comma 1-ter, in relazione alla forma dell'impugnazione.
Richiamato dal ricorrente quale disposizione che disciplina la comunicazione delle variazioni del domicilio dichiarato o eletto; la Corte ha ritenuto che tale norma non escluda l'obbligo di allegazione o richiamo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, per le impugnazioni soggette a quest'ultima disciplina.
Norma applicata per l'imposizione delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Riferimento procedurale evocato dal ricorrente per chiedere, in via subordinata, la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione; la richiesta non ha avuto rilievo decisivo nella sentenza.
Informazione provvisoria n. 15 delle Sezioni Unite (udienza 24/10/2024)
decisione non ancora depositata nella motivazione ma adottata in udienza
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'art. 581, comma 1-ter, si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e che il requisito può essere soddisfatto con il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo.
Massime di principio
- L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (nella vigenza temporale) si applica alle impugnazioni presentate fino al 24/08/2024 anche se il procedimento era iniziato sotto la disciplina precedente: l'entrata in vigore della disposizione e i collegati criteri di decorrenza sono determinanti.
- Per adempiere all'onere imposto dall'art. 581, comma 1-ter, non è sempre necessario allegare fisicamente la dichiarazione/elezione di domicilio se l'atto di impugnazione contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione e indica la sua collocazione nel fascicolo, consentendo l'immediata individuazione per la notificazione.
- La sola indicazione di residenza riportata nella sentenza di primo grado o la presenza del difensore nel giudizio non sostituiscono il requisito richiesto: è necessario il richiamo specifico o l'allegazione come sopra descritto.
- L'abrogazione successiva della norma non salva le impugnazioni depositate anteriormente all'entrata in vigore della legge abrogativa: chi presenta un impugnazione prima dell'abrogazione deve rispettare la disciplina allora vigente.
- In caso di dubbio, la migliore prassi difensiva è allegare all'atto d'impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio oppure inserire nel testo dell'atto un richiamo chiaro e puntuale alla precedente dichiarazione con l'indicazione esatta della sua collocazione nel fascicolo processuale.
- La mancata osservanza degli oneri formali previsti può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione e l'addebito delle spese processuali.
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