Cassazione Civile, Ordinanza n. 30104/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori ricavi ricostruiti in via induttiva applicando una percentuale di ricarico del 120% al costo del venduto. L'accertamento si fondava su incongruenze gestionali e contabili riscontrate nella contabilità dell'impresa, tra cui l'anomalo indice di rotazione del magazzino, il basso reddito imponibile a fronte di rilevanti spese, il notevole valore dei beni strumentali, i costi di locazione e per lavoro dipendente e le continue anticipazioni dei soci. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo l'accertamento ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e la percentuale di ricarico stimata dall'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 42 d.P.R. n. 600/1973 per mancata indicazione dei criteri di calcolo della percentuale di ricarico del 120% usata per la ricostruzione dei ricavi; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la percentuale di ricarico adottata dall'Ufficio era smentita dallo studio di settore prodotto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che, pur essendo legittimo il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973 in presenza di contabilità complessivamente inattendibile, la sentenza di merito non avesse spiegato in base a quali criteri fosse stata scelta proprio la percentuale di ricarico del 120%, né se occorresse la media ponderale anziché quella aritmetica in ragione della natura omogenea o disomogenea della merce, né se quella percentuale fosse ricavata o meno dallo studio di settore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando la contabilità sia complessivamente inattendibile o presenti omissioni e irregolarità tali da impedire la ricostruzione analitica dei ricavi
richiamato dal ricorrente come norma violata per difetto di motivazione dell'accertamento, in relazione all'indicazione dei criteri di determinazione della percentuale di ricarico
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, la legittimità del metodo induttivo non esonera il giudice dall'esaminare e motivare sulla scelta concreta del criterio utilizzato per ricostruire i ricavi, specie quando si faccia applicazione di una percentuale di ricarico.
- La percentuale di ricarico non può essere applicata in modo apodittico: il giudice deve verificare se il criterio adottato sia coerente con la natura dei beni, con la rappresentatività del campione e con la scelta tra media aritmetica e media ponderale.
- Se il contribuente contesta il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito deve dare conto delle ragioni per cui l'Ufficio abbia scelto proprio quel valore e non un altro, nonché della rilevanza di eventuali studi di settore o altri elementi di confronto prodotti in causa.
- In presenza di contabilità complessivamente inattendibile, l'Ufficio può ricorrere all'accertamento analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973 anche sulla base di indizi quali antieconomicità, anomalie di magazzino e incongruenze gestionali, ma resta necessario che tali elementi siano valorizzati con un percorso motivazionale intelligibile e controllabile.
- Quando la merce oggetto di accertamento non sia omogenea, la ricostruzione dei ricavi mediante ricarico richiede una valutazione ponderata dei diversi gruppi di beni, non essendo sufficiente il ricorso automatico alla media aritmetica semplice.
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