Cassazione Penale, Sentenza n. 25537/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava l'ordinanza del GIP del 28/12/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per fatti di usura ed estorsione (capi 4,5,6). Il ricorso deduceva che i fatti contestati erano oggettivamente connessi ad un precedente procedimento (procedimento n.5047/2019 RGNR DDA Venezia) che aveva già comportato misure cautelari (arresti domiciliari) e una sentenza di condanna (Tribunale di Padova n.1667/21), per cui si sarebbe dovuta applicare la retrodatazione della decorrenza della nuova misura o comunque evitare una duplice compressione cautelare della stessa specie. Si censurava inoltre la mancata valutazione delle norme combinate (artt. 274 e 275 c.3 c.p.p.) in relazione alla sussistenza dell'esigenza cautelare, segnalando l'esistenza di una precedente misura e una presunta dissociazione dell'indagato dai contesti criminali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla retrodatazione della decorrenza della misura e sulla connessione dei procedimenti richiedono verifiche di merito sul rapporto di connessione tra i fatti e sugli atti a disposizione del Pubblico Ministero, verifiche incompatibili con il giudizio di legittimità in cassazione; tali questioni devono essere proposte preventivamente al giudice delle indagini preliminari (art.306 c.p.p.) e poi, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in appello ex art.310 c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era privo di specificità circa gli atti in possesso del PM e non dimostrava che fosse possibile, alla data della prima ordinanza, contestare insieme i fatti successivamente oggetto della nuova ordinanza. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il Tribunale ha motivato l'attualità delle esigenze cautelari rilevando la pericolosità dell'indagato e la mancanza di elementi che attestassero la rescissione dei legami con l'organizzazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 12, lett. b) cod. proc. pen.
art. 12 lett. b) cod. proc. pen.
Usata per sostenere l'esistenza di connessione oggettiva tra reati contestati in procedimenti distinti; la Corte osserva che la connessione dev'essere verificata sugli atti e non è materia di sindacato in cassazione quando richiede accertamenti di merito.
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ricorda che il giudice deve motivare l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, etc.) e che la mera deduzione non supera la presunzione prevista dall'art.275 c.3.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Introduce una presunzione legale circa le esigenze cautelari in certe ipotesi; la Corte sottolinea la presunzione in favore della misura e il necessario grado di specificità per confutarla.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
art. 297 comma 3 cod. proc. pen.
Riguarda la decorrenza e la retrodatazione del termine di durata massima della misura cautelare; la Corte afferma che contestazioni sulla retrodatazione richiedono valutazioni di merito e non sono proponibili direttamente in cassazione.
Indicata come il rimedio procedurale corretto per sollevare questioni relative alla decorrenza e retrodatazione delle misure cautelari davanti al GIP, prima di eventuale impugnazione in sede di riesame.
Prevede l'appello al tribunale del riesame; la Corte ricorda che, dopo il rigetto davanti al GIP, la contestazione deve essere riproposta in riesame piuttosto che in cassazione.
Regola il giudizio sulla gravità degli indizi; la Corte richiama che per applicare misure cautelari è necessaria una cornice indiziaria sufficiente, ossia un quadro indiziario grave e compiuto.
Citato dal ricorrente in relazione al possibile aumento del trattamento sanzionatorio per recidiva/concorrente titolarità di più condanne; la Corte non entra nel merito della questione sostanziale nella sede cautelare.
Norma che consente alla Cassazione la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a pagare spese e 3.000 euro.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per disporre gli adempimenti consequenziali all'adozione del provvedimento in relazione alla custodia cautelare (nessuna rimessione in libertà).
Massime di principio
- Le doglianze sulla retrodatazione della decorrenza di una misura cautelare e sulla presunta duplicazione di misure cautelari richiedono valutazioni di merito sul rapporto di connessione fra procedimenti e sugli atti a disposizione del PM; tali questioni vanno proposte al GIP (art.306 c.p.p.) e, se necessario, impugnate in riesame (art.310 c.p.p.), non direttamente in Cassazione.
- Per contestare efficacemente una nuova misura cautelare sostenendo che si tratta di una prosecuzione di fatti già noti, il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e le indagini che dimostrino che il PM era in possesso di elementi idonei e sufficienti per contestare fin da allora anche i fatti oggi oggetto della nuova ordinanza.
- La Corte richiede specificità: mere affermazioni generiche di connessione o di dissociazione dall'ambiente criminale sono insufficienti in sede di legittimità. Bisogna documentare fattivamente la dissociazione o l'assenza di pericolo di reiterazione.
- Esiste una presunzione normativa a favore dell'esigenza cautelare in certi casi (art.275 c.3); per superarla è necessario fornire elementi concreti e specifici che smentiscano l'attualità del pericolo di reiterazione o altra esigenza cautelare.
- Impugnare ordinanze cautelari in Cassazione senza aver prima esaurito i rimedi cautelari e di merito espone al rischio di inammissibilità e alla condanna per spese e ammende; è preferibile seguire il percorso processuale previsto (GIP -> riesame) e motivare con precisione le censure.
- La conferma di esigenze cautelari motivate dal giudice e la sussistenza di condanne pregresse di gravità rilevante aumentano la probabilità di rigetto delle istanze di rilascio o di annullamento cautelare in sede di legittimità.
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