Cassazione Civile, Ordinanza n. 09070/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società e il suo legale rappresentante avevano impugnato 24 cartelle di pagamento emesse tra il 2008 e il 2012, contestandone la notifica e, nel merito, la prescrizione della pretesa erariale, la decadenza, l’illegittimità dei ruoli, il vizio di motivazione delle cartelle e l’eccessiva onerosità degli aggi applicati. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata, anche con il rilievo del difetto di legittimazione del legale rappresentante ad agire in proprio perché costituitosi solo quale rappresentante della società. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sette motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dai resistenti e l’ha ritenuta fondata: il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, poiché la sentenza d’appello era stata pubblicata il 25 agosto 2015 e il termine scadeva il 29 febbraio 2016, mentre la notifica era avvenuta il 22 marzo 2016.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività della notificazione rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Nord s.p.a.; nulla è stato liquidato in favore della Camera di commercio, rimasta intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata; nel caso concreto il termine era già spirato al momento della notificazione.
art. 46, comma 17, L. n. 69 del 2009
ha modificato l’art. 327 c.p.c. rendendo applicabile il termine semestrale ai giudizi introdotti a partire dal 4 luglio 2009.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tardiva notificazione del ricorso rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. determina l’inammissibilità dell’impugnazione, assorbendo l’esame degli altri motivi.
- Quando la sentenza impugnata è stata pubblicata in un giudizio soggetto al termine semestrale introdotto dalla L. n. 69 del 2009, il dies ad quem va calcolato dalla data di pubblicazione della decisione di merito.
- Se il ricorso principale è inammissibile per tardività, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- La parte soccombente nel giudizio di legittimità è tenuta alla rifusione delle spese in favore delle controparti costituite; in caso di inammissibilità può essere disposto anche l’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09049/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09050/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09051/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09053/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09054/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09056/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →