Cassazione Penale, Sentenza n. 37199/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 06/04/2021 con cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente aveva proposto il ricorso in Cassazione avverso tale provvedimento; il Tribunale di Sorveglianza di Bari aveva qualificato l'opposizione come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti a questa Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, la revoca 'ex officio' del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con opposizione/reclamo innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario che ha adottato il provvedimento. Poiché nel caso di specie la revoca è stata effettuata d'ufficio e non su richiesta dell'amministrazione finanziaria, il ricorso presentato in Cassazione è stato qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. n. 115/2002 e gli atti sono stati trasmessi al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per il prosieguo.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 568, comma 5
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza e la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione quando il procedimento è stato qualificato come ricorso per cassazione; usata dalla Corte per giustificare la ricezione degli atti e la successiva riqualificazione.
art. 99 D.P.R. n. 115/2002
Stabilisce la disciplina dell'opposizione al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che l'impugnazione debba proseguire come opposizione ai sensi di questa norma quando la revoca è 'ex officio'.
Massime di principio
- Distinguere sempre la causa della revoca dell'ammissione al patrocinio: se la revoca è 'ex officio' (autotutela dell'Amministrazione giudiziaria) il rimedio non è il ricorso per cassazione ma l'opposizione/reclamo innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.
- Se la revoca avviene su richiesta dell'amministrazione finanziaria (es. Agenzia delle Entrate/Intendenza di Finanza), il ricorso per cassazione è invece il rimedio esperibile.
- In caso di errata qualificazione dell'impugnazione (es. ricorso per cassazione proposto quando il rimedio corretto è l'opposizione), la Corte può riqualificare l'atto e disporre la trasmissione al giudice competente per l'ulteriore corso, evitando la declaratoria di improcedibilità quando possibile.
- Verificare sempre il termine e la competenza procedurale: l'opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 presenta specifiche modalità e termini che devono essere rispettati per non compromettere la tutela.
- Richiamare la giurisprudenza consolidata (Sez. 4 e altre ordinanze) per supportare la scelta dell'impugnazione: decisioni analoghe della Corte di Cassazione chiariscono la diversa tutela a seconda dell'origine della revoca.
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