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Sentenza

Sentenza del 29/01/2024 n. 2606 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 15 giugno 2020, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di contestazione della sanzione per tardivo versamento dell’imposta di registro. La controversia riguardava una locazione commerciale stipulata il 27 gennaio 2015, della durata di nove anni, con canone annuo di € 504.560, registrata tardivamente il 3 febbraio 2015 con opzione per il pagamento annuale dell’imposta. Erano stati versati € 5.046 per l’imposta sulla prima annualità e € 605,52 per la relativa sanzione; l’avviso contestava una sanzione di € 26.657,98. Con un unico motivo, l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 17, 43 e 69 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’opzione per il pagamento frazionato riguarda l’imposta, non la base di calcolo della sanzione, che avrebbe dovuto essere determinata considerando l’intero corrispettivo contrattuale. La contribuente ha resistito e il P.M. ha concluso per l’accoglimento o, in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando l’esito favorevole alla contribuente. Ha stabilito che, per le locazioni pluriennali di immobili urbani con pagamento annuale, l’imposta conserva carattere annuale e la sanzione va commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità, non al corrispettivo dell’intera durata del contratto. Ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, richiamando l’orientamento consolidato della sezione. Le spese sono state compensate per la formazione dell’orientamento giurisprudenziale durante il giudizio. Non è dovuto dall’Agenzia l’ulteriore contributo unificato, in quanto Amministrazione dello Stato esentata dal pagamento tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 17, commi 1 e 3, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.

    Per le locazioni pluriennali di immobili urbani il contribuente può scegliere il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione oppure annualmente. La scelta annuale comporta che l’imposta sia dovuta per ciascuna annualità, e non costituisce una semplice dilazione del pagamento dell’intero tributo.

  • Art. 43, comma 1, lett. h), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il comma 3 dell'art. 17, quale modificato dall' art. 21 , comma 18, lett. a, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , prevede, limitatamente alle locazioni pluriennali di immobili urbani ed in deroga in deroga al disposto dell' art. 43 , comma 1, lett. h, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , una disciplina, giustificata dalle sottese esigenze di natura socio - economica, in base alla quale l'obbligo di corrispondere l'imposta del registro è assolto con cadenza annuale.

    La regola generale che commisura la base imponibile ai corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto è derogata, per le locazioni pluriennali di immobili urbani, dalla disciplina speciale dell’art. 17, che consente di assolvere l’imposta annualmente.

  • Art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta

    La sanzione è calcolata in percentuale dell’imposta dovuta. Nel caso deciso, poiché per la locazione urbana con pagamento annuale l’imposta dovuta è quella della prima annualità, la sanzione per il tardivo adempimento è commisurata a tale importo e non all’imposta riferibile all’intera durata contrattuale.

  • Art. 374, terzo comma, del codice di procedura civile

    Nella specie, il collegio ritiene, comunque, l'insussistenza della condizione prevista dall' art. 374 , terzo comma, cod. proc. civ., non ravvisandosi una plausibile giustificazione per discostarsi dall'uniforme orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità (di cui si darà conto in appresso) sulla questione prospettata.

    La Corte non ha rimesso la questione alle Sezioni Unite perché non ha ravvisato ragioni plausibili per discostarsi dall’orientamento uniforme e recente della giurisprudenza di legittimità.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

    L’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto dell’impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che non anticipano il pagamento delle spese processuali in quanto operano mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per le locazioni pluriennali di immobili urbani, l’opzione per il pagamento annuale dell’imposta di registro riguarda la struttura dell’obbligazione tributaria: l’imposta è dovuta per ciascuna annualità e il pagamento frazionato non è una mera dilazione dell’intero importo.
  • Se la sanzione è determinata in percentuale dell’imposta dovuta e il contribuente ha scelto il pagamento annuale previsto per queste locazioni, la sanzione va commisurata all’imposta della prima annualità, non al tributo calcolato sul canone dell’intera durata contrattuale.
  • La disciplina speciale dell’art. 17 per le locazioni pluriennali di immobili urbani prevale, per questo profilo, sulla regola generale di determinazione della base imponibile riferita all’intera durata del contratto.
  • La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non determina di per sé un obbligo di rimessione: la Corte può negarla quando non ravvisa ragioni per discostarsi da un orientamento di legittimità uniforme.

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