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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33413/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale di Napoli Nord, confermata in reclamo dalla Corte d’Appello di Napoli. La società ha sostenuto in cassazione, con due motivi, che la procedura prefallimentare fosse improcedibile perché il ricorso originario notificato era stato oggetto di desistenza e i successivi ricorsi di altri creditori, riuniti al primo, non erano stati autonomamente notificati al debitore; inoltre, l’abbinamento dei nuovi ricorsi sarebbe avvenuto troppo a ridosso dell’udienza, senza garantire un termine difensivo di almeno 15 giorni. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, affermando di trovarsi solo in una temporanea crisi di liquidità, con capacità produttiva ancora positiva e un patrimonio attivo superiore al passivo, e lamentando l’omesso esame di fatti decisivi relativi alle proprie condizioni economiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel procedimento per dichiarazione di fallimento, la regolare notifica della prima istanza è sufficiente a instaurare il contraddittorio e non è necessaria la notifica dei ricorsi successivi inseriti nel medesimo procedimento; ha inoltre rilevato che la desistenza del primo creditore non travolge le altre istanze autonome e che, nel caso concreto, la società era stata posta in condizione di difendersi anche sui ricorsi successivi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la valutazione dello stato di insolvenza è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo; la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato il rilevante debito verso l’Erario e verso gli ex dipendenti, con conseguente incapacità della società di soddisfare regolarmente le obbligazioni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte lo richiama come base del giudizio di merito

  • art. 15 legge fall.

    richiede la notificazione/comunicazione del ricorso e dell’udienza con termini idonei a garantire il contraddittorio; nel caso concreto la prima notifica è stata ritenuta sufficiente

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360 bis c.p.c.

    supporta la declaratoria di inammissibilità del motivo in presenza di orientamento consolidato conforme

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia

  • art. 5 legge fall.

    richiamato per il presupposto oggettivo dell’insolvenza, inteso come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la regolare notifica della prima istanza basta a instaurare il contraddittorio; i successivi ricorsi di altri creditori inseriti nel medesimo procedimento non devono essere necessariamente notificati autonomamente al debitore, purché questi sia posto in condizione di conoscerli e di difendersi.
  • La desistenza del creditore che ha proposto la prima istanza non determina automaticamente l’improcedibilità delle ulteriori istanze di fallimento, quando esse conservino autonomia processuale e siano state riunite al primo ricorso.
  • La riunione di procedimenti connessi non fa venir meno l’autonomia dei singoli giudizi: gli atti e le vicende di uno non si estendono automaticamente agli altri.
  • Lo stato di insolvenza è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Ai fini dell’insolvenza rileva l’incapacità dell’imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali; la mera allegazione di una consistenza patrimoniale positiva o di una liquidità temporanea non basta, se permangono rilevanti debiti scaduti e non adempiuti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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