Cassazione Penale, Ordinanza n. 01335/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano generiche e non si misuravano con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e riduzione di pena per il rito abbreviato, alla pena di mesi due di arresto per una contravvenzione prevista dall'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessa in Avellino il 9 luglio 2020. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, ma le censure riguardavano in modo generico la prova dell'elemento soggettivo del reato e non si confrontavano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre il contenuto della contravvenzione.
rito abbreviato
Ha determinato la riduzione della pena applicata in primo grado.
Base implicita della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, desumibile dal dispositivo, anche se non espressamente riportata nel testo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o meramente assertive, senza un confronto effettivo con le specifiche risposte della motivazione impugnata.
- La deduzione di vizi di motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo deve essere sviluppata in modo puntuale e correlata agli argomenti della sentenza, altrimenti non è idonea a superare la declaratoria di inammissibilità.
- La conferma della condanna in appello rende definitiva, in sede di legittimità, la responsabilità penale quando il ricorso non introduce censure specifiche e autosufficienti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →