Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49642/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP di Forlì che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di emissione di un Ordine di Protezione Europeo (OPE) ai sensi della Direttiva 2011/99/UE e del d.lgs. n. 9/2015, lamentando che il GIP avesse ritenuto l'ordine inammissibile per la presunta sconosciuta collocazione della minore. I fatti rilevanti: la madre è indagata per trattenimento indebito della figlia (art. 574-bis c.p.), nei suoi confronti era stato disposto il divieto di comunicazione e di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p.; la minore risulterebbe trattenuta in Polonia (ultimo luogo di soggiorno noto), con provvedimenti civili polacchi ed italiani che ne ordinavano il rientro tuttora ineseguiti. Il ricorrente chiedeva l'estensione al territorio polacco delle misure di protezione cautelari e sosteneva che l'OPE sia applicabile anche se il trasferimento all'estero non è avvenuto per volontà della vittima (es. sottrazione internazionale di minore).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del GIP e rinviando per nuovo provvedimento. La Corte ha ritenuto che: l'Ordine di Protezione Europeo (Direttiva 2011/99/UE) mira a garantire che la protezione accordata in uno Stato membro sia mantenuta in un altro Stato membro e si applica anche quando la persona protetta (in particolare i minori) è stata trasferita o trattenuta all'estero senza la sua volontà; la richiesta può essere fondata anche se l'esatta posizione attuale della vittima non è accertata, quando risulti l'ultimo luogo di residenza/soggiorno noto (qui: Polonia) e non vi siano chiari elementi che la vittima abbia definitivamente lasciato lo Stato di esecuzione; l'art. 5 d.lgs. n. 9/2015 (indicazione del luogo di residenza/soggiorno, durata e ragioni) deve essere interpretato in modo funzionale alla cooperazione e non con rigore formale tale da escludere meccanismi di tutela nei casi di sottrazione internazionale; l'OPE può essere utilizzato anche per estendere all'estero misure cautelari penali (ex art. 282-ter c.p.p.) in combinazione con i provvedimenti civili di rientro del minore; le autorità di emissione ed esecuzione possono consultarsi (art.16 Direttiva) per agevolare l'attuazione. Conseguenza pratica: la richiesta di Z.F. non doveva essere dichiarata inammissibile per l'assenza di un'indicazione puntuale del luogo se è indicato l'ultimo luogo noto e non vi sono elementi che la minore abbia lasciato quello Stato.

Norme richiamate

  • Direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo

    artt. 5, 6, 7; consideranda nn. 6, 9, 33, 39, 51, 52

    L'OPE ha la finalità di mantenere la protezione della vittima in altro Stato membro; si applica anche quando il trasferimento non è volontario (es. sottrazione di minore). L'obbligo di indicare luogo/durata/ragioni (art.5) è funzionale alla collaborazione ma l'assenza di informazioni puntuali non determina automaticamente inammissibilità se è indicato l'ultimo luogo noto e non vi sono elementi che la vittima abbia lasciato definitivamente lo Stato di esecuzione.

  • Decreto legislativo n. 9 del 2015 (attuativo Direttiva 2011/99/UE)

    Deve essere interpretato conformemente alla Direttiva e, quindi, tenuto conto della protezione delle vittime vulnerabili (minori). L'art.5 nazionale richiede indicazioni su luogo/durata/ragioni ma in modo funzionale alla cooperazione; la conformità interpretativa permette di ritenere ammissibile la richiesta quando è indicato l'ultimo luogo noto di soggiorno.

  • Art. 282-ter c.p.p.

    La misura cautelare prevista (divieto di comunicazione/avvicinamento con minore e distanza minima) può essere estesa in relazione all'OPE affinché la protezione cautelare segua la vittima anche all'estero, integrandosi con i provvedimenti civili di rientro.

  • Art. 574-bis c.p.

    Reato di trattenimento indebito: costituisce il fatto-reato per cui la madre è indagata e che giustifica l'adozione di misure di protezione sia civili che penali.

  • Regolamento (UE) n. 606/2013

    Complementa la Direttiva sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile; fa parte del quadro che agevola la protezione transfrontaliera delle vittime.

  • Regolamento Bruxelles II bis (Regolamento CE, 27/11/2003)

    Strumento civile per la tutela della responsabilità genitoriale e per ottenere provvedimenti di rientro del minore; le misure civili si integrano con l'OPE e possono essere utilizzate congiuntamente per tutelare il minore.

  • Direttiva 2012/29/UE (statuto dei diritti delle vittime)

    Stabilisce norme minime per la protezione delle vittime, con particolare attenzione ai minori; è fonte interpretativa che sostiene un'applicazione estensiva dell'OPE a favore delle vittime vulnerabili indipendentemente dalla volontarietà del trasferimento.

  • Decisione quadro 2009/829 (JHA) e d.lgs. n. 36 del 2015

    Rilevante per l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle misure alternative alla detenzione; può consentire l'estensione, in certe condizioni, di misure cautelari correlate al reato nel luogo di residenza dell'indagato.

  • Art. 82 TFUE

    Fondamento giuridico del principio di reciproco riconoscimento e della cooperazione giudiziaria in materia penale tra Stati membri; legittima l'adozione di strumenti come la Direttiva 2011/99/UE.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    artt. 6, 7, 24 Carta; artt. 5, 8, 14 CEDU (citati in ricorso)

    Sono richiamate come quadro di garanzie per i diritti delle vittime e dei minori; la loro menzione rafforza l'obbligo degli Stati di assicurare livelli adeguati di protezione e di interpretare le norme UE in modo da tutelare tali diritti.

Massime di principio

  • L'Ordine di Protezione Europeo è applicabile anche quando la vittima (in particolare un minore) è stata trasferita o trattenuta all'estero senza la propria volontà; non è richiesto che il trasferimento sia volontario.
  • La richiesta di OPE non va dichiarata automaticamente inammissibile per l'assenza di una localizzazione puntuale della vittima: è sufficiente indicare l'ultimo luogo di residenza o soggiorno noto, salvo elementi chiari che attestino l'abbandono definitivo dello Stato di esecuzione.
  • L'art.5 (indicazione di luogo, durata e ragioni del soggiorno) deve essere interpretato in funzione della cooperazione e della tutela della vittima; le informazioni richieste servono per la valutazione di necessità e proporzionalità, ma la loro mancanza formale non impedisce sempre l'emissione dell'OPE.
  • Le misure cautelari penali (es. art. 282-ter c.p.p.) possono essere estese tramite l'OPE in combinazione con i provvedimenti civili (Bruxelles II bis) per assicurare la protezione effettiva della vittima all'estero.
  • Le autorità di emissione e di esecuzione devono utilizzare gli strumenti di consultazione previsti (art.16 Direttiva) per risolvere incertezze sulla collocazione della vittima e facilitare l'attuazione dell'OPE.
  • L'interpretazione conforme al diritto UE impone agli organi nazionali di privilegiare soluzioni che garantiscano la continuità della protezione della vittima nell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle esigenze di tutela dei minori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.