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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01484/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. Con il primo motivo ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624 e 647 c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato non come furto, ma come appropriazione indebita di cosa smarrita, lamentando anche manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per la mancata applicazione della pena alternativa della multa. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e il secondo motivo nuovo e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riproporre censure già esaminate e respinte, in violazione dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione. Ha inoltre osservato che il secondo motivo era nuovo, perché non devoluto con l'atto di appello, e pertanto non poteva essere scrutinato in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata dal ricorrente e applicata nei giudizi di merito per la qualificazione del fatto come furto.

  • art. 647 c.p.

    È richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, in alternativa al furto, quale appropriazione indebita di cosa smarrita.

  • art. 581 c.p.p.

    È richiamato come base dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamato in relazione alla sanzione di inammissibilità per motivi non specifici o non deducibili.

  • art. 186 C. Cost.

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata al provvedimento impugnato e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già proposte in appello e motivatamente disattese, senza misurarsi con gli argomenti della decisione di secondo grado.
  • Non sono deducibili in cassazione questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta censure su punti della decisione sottratti al contraddittorio nei gradi precedenti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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