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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13502 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con cui le erano stati richiesti 24.375,99 euro, oltre interessi e sanzioni, per omessi o carenti versamenti IRAP e ritenute alla fonte relativi al 2001. Ha lamentato il mancato invio della comunicazione di irregolarità e la tardività del visto di esecutività. In Cassazione ha formulato tre motivi: i primi due denunciavano violazioni di legge in relazione alla comunicazione preventiva e ai termini di iscrizione a ruolo; il terzo censurava la motivazione della CTR sulla tempestività della cartella.

La decisione

La CTP aveva rigettato il ricorso. La CTR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza depositata il 1° luglio 2009, aveva accolto parzialmente l’appello, riducendo di un terzo le sanzioni perché non risultava provato l’effettivo recapito della comunicazione di irregolarità; aveva però escluso che tale omissione rendesse nulla la cartella e aveva ritenuto tempestiva la notifica, avvenuta il 17 maggio 2006, prima del termine del 31 dicembre 2006. La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi: i primi due erano privi del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.; il terzo non indicava chiaramente il fatto controverso e mancava del necessario momento di sintesi. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    I primi due motivi, con i quali la società ha denunziato - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (il primo), e violazione del L. n. 212 del 2000, art. 3 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (il secondo), sono inammissibili perchè non si concludono con un quesito di diritto, previsto invece (a pena, appunto, di inammissibilità), per vizi concernenti violazione di legge, dall'art. 366 bis c.p.c., ratione temporis vigente.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, i motivi di violazione di legge dovevano concludersi con un quesito di diritto; il motivo relativo al vizio motivazionale doveva invece contenere una chiara indicazione del fatto controverso e un momento di sintesi. La loro mancanza comporta l’inammissibilità.

  • Art. 58, comma 5, della legge n. 69/2009

    Il detto articolo e che si applica per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato depositato successivamente al 4-7-2009: v. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5.

    L’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. introdotta dalla legge n. 69/2009 opera, secondo la disposizione transitoria richiamata, per i provvedimenti depositati dopo il 4 luglio 2009. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 1° luglio 2009, il requisito del quesito di diritto e del momento di sintesi restava applicabile.

  • Art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973

    La CTR ha ritenuto che il mancato invio o la mancata prova del recapito della comunicazione di irregolarità non determinasse, nel caso concreto, la nullità della cartella, ma comportasse la riduzione a un terzo delle sanzioni. La Cassazione non ha esaminato nel merito questa valutazione, essendo inammissibili i motivi proposti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, i requisiti di forma e contenuto dei motivi dipendono dalla disciplina applicabile ratione temporis: per le sentenze depositate prima del 4 luglio 2009 trovava applicazione l’art. 366-bis c.p.c.
  • Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., la denuncia di violazione di legge richiedeva un quesito di diritto; la censura di vizio motivazionale richiedeva una chiara indicazione del fatto controverso e un momento di sintesi. L’omissione comportava l’inammissibilità del motivo.
  • La decisione di inammissibilità non equivale a una pronuncia della Cassazione sulla correttezza sostanziale della cartella o sull’interpretazione della disciplina della comunicazione di irregolarità: in questo caso è rimasta ferma la sentenza della CTR.

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