Cassazione Civile, Ordinanza n. 13288/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista, che aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione modello 730/2015 presentata per l'annualità d'imposta 2014 per conto di un contribuente assistito da un CAAF, si è visto iscrivere a ruolo dall'Agenzia delle entrate, all'esito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'importo dell'Irpef, della sanzione del 30% e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, sul presupposto di un visto infedele. La cartella di pagamento, notificata dall'agente della riscossione, è stata impugnata sostenendo: 1) l'incompetenza dell'ufficio provinciale che aveva formato il ruolo, poiché la competenza spetterebbe alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997; 2) l'applicazione del favor rei e della modifica normativa del 2019, che avrebbe limitato la pretesa alla sola sanzione pari al 30% della maggiore imposta; 3) il vizio assoluto di motivazione della sentenza di primo grado. In primo grado era stato accolto solo il motivo relativo al favor rei, con esclusione di imposta e interessi; in appello, invece, era stata accolta la tesi erariale e rigettato l'appello incidentale del professionista. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista nei limiti indicati in motivazione, cioè ritenendo nullo l'atto impugnato per incompetenza dell'ufficio che aveva provveduto all'iscrizione a ruolo. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell'orientamento di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma sul controllo formale della dichiarazione, richiamata come base del procedimento di verifica da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
per la Corte, nella versione ratione temporis applicabile, la responsabilità del soggetto che rilascia visto infedele ha funzione anche punitiva; la pretesa conseguente deve seguire la disciplina di competenza prevista dal comma 2
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"
la competenza all'iscrizione a ruolo nei confronti del professionista spetta alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata; l'atto compiuto da ufficio incompetente è illegittimo
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
richiamato per individuare la fattispecie del visto di conformità prestato su dichiarazione presentata tramite CAAF
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
nella versione modificata nel 2019, prevede il pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata; il motivo relativo al favor rei è però rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo
art. 39, comma 1, lett. a-bis), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in combinato con altre norme sulla quantificazione della sanzione
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato per il principio del favor rei in materia sanzionatoria
art. 7 CEDU
invocato dal ricorrente a sostegno della natura sanzionatoria della pretesa e dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole
artt. 3, 23 e 53 Cost.
richiamati dal ricorrente nel secondo motivo a sostegno della legittimità costituzionale/tributaria della pretesa nella misura più favorevole
richiamato nel terzo motivo per dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, poi assorbito
richiamato nel terzo motivo in relazione al preteso vizio assoluto di motivazione, poi assorbito
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata per formulare i primi due motivi
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato anche per il terzo motivo, sebbene il vizio dedotto fosse processuale/motivazionale
Massime di principio
- In materia di sanzioni e pretese conseguenti a visto di conformità infedele, la competenza funzionale e territoriale prevista dall'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 è inderogabile: l'iscrizione a ruolo deve essere effettuata dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore.
- L'atto di iscrizione a ruolo compiuto da un ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente o funzionalmente incompetente è illegittimo e determina l'illegittimità della cartella di pagamento che su di esso si fonda.
- Quando la decisione impugnata è cassata per vizio assorbente che comporta la nullità a monte dell'atto presupposto, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che investono la quantificazione della pretesa o altri vizi della sentenza.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo originario.
- La responsabilità del professionista che appone un visto infedele presenta anche una funzione punitiva; perciò la disciplina della competenza prevista dalla norma speciale va applicata secondo la sua lettera e non può essere derogata sulla base dell'ufficio procedente.
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