Sentenza del 23/01/2024 n. 50 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
DOGANE - recupero di diritti doganali - procedimento penale - prescrizione - triennale - decorrenza - definizione del giudizio penale - prescrizione - atti interruttivi - prima della chiusura del procedimento penale - irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Recupero di diritti doganali relativi a importazioni di banane; questione principale sulla decorrenza e interruzione del termine di prescrizione triennale previsto per i diritti doganali quando l'obbligazione deriva da un fatto penalmente rilevante. L'Ufficio deduceva l'interruzione della prescrizione per una serie di atti (processi verbali di revisione, avvisi di accertamento e atti processuali) emessi prima della definizione del procedimento penale e sosteneva la legittimità di nuovi avvisi dopo annullamento per incompetenza territoriale del precedente atto.
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 84, co. 3 TULD e dell'art. 221, co. 4 CDC, se l'illecito ha rilevanza penale il termine per il recupero dei diritti doganali decorre dal momento in cui il decreto o la sentenza penale sono divenuti irrevocabili e si prescrive in tre anni da tale data. Ne consegue che atti amministrativi o impositivi adottati prima della definizione del procedimento penale non possono interrompere il termine di prescrizione iniziato con l'irrevocabilità della decisione penale; inoltre, avvisi annullati per incompetenza territoriale non producono effetto interruttivo essendo nulli. Per questi motivi gli avvisi impugnati sono stati considerati prescritti e la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la prescrizione è stata confermata. Spese del grado di giudizio a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, DPR 43/1973 (T.U.L.D.)
Stabilisce che, quando il mancato pagamento dei diritti doganali è causato da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza del procedimento penale sono divenuti irrevocabili; la Corte territoriale ha applicato tale regola quale punto di partenza per il computo del termine triennale.
art. 221, comma 4, Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale)
Conferma che, se l'obbligazione doganale nasce da atto perseguibile penalmente, la comunicazione di recupero può intervenire dopo la scadenza ordinaria del termine triennale, ma soggetta alle condizioni vigenti; la Corte ha interpretato il combinato con l'art. 84 TULD per ritenere il decorso dal momento della definizione penale.
Invocato dall'Ufficio per dedurre carenze motivazionali della sentenza; la Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse adeguatamente motivato la decisione relativa alla prescrizione, respingendo la censura.
art. 1219 c.c.; art. 2943 c.c.; art. 2945 c.c.
Norme civili richiamate dall'Ufficio in tema di obbligazioni e prescrizione/interruzione; la Corte ha comunque deciso in base alle specifiche norme doganali e comunitarie che subordinano il decorso del termine all'esito del procedimento penale.
Massime di principio
- Se l'obbligazione doganale deriva da un fatto perseguibile penalmente, il termine per il recupero si computa a partire dall'irrevocabilità del decreto o della sentenza penale e dura tre anni.
- Atti amministrativi o impositivi adottati prima della definizione del procedimento penale non interrompono la prescrizione che ha decorso dal momento dell'irrevocabilità della decisione penale.
- Avvisi o atti annullati per incompetenza territoriale sono privi di effetto interruttivo della prescrizione (nullità), salvo che non ricorra diversa situazione di fatto o di diritto.
- Processi verbali di revisione o atti non impugnabili autonomamente difficilmente producono effetto interruttivo della prescrizione (confortato anche da giurisprudenza di legittimità citata).
- Anche se il procedimento penale si conclude con una pronuncia che dichiara la non procedibilità per prescrizione, la data di definizione del procedimento (irrevocabilità) è il punto di riferimento per il computo del triennio utile all'azione di recupero.
- Per evitare contestazioni sulla decorrenza della prescrizione, l'Amministrazione dovrebbe assicurarsi che gli atti idonei ad interrompere o sospendere la prescrizione siano posti in essere dopo la definizione del procedimento penale o basarsi su atti che resistano a eventuali annullamenti per incompetenza.
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