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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36372/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'opposizione all'espulsione disposta dal Magistrato di sorveglianza (21/11/2022). Il ricorrente deduceva violazione di legge e della direttiva europea n.115/2008/CE in quanto il divieto di reimpatrio era stato fissato per dieci anni (anziché cinque) e il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla durata del divieto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: il motivo proposto non era stato specificamente dedotto innanzi al Tribunale di sorveglianza e mancava la prova (reclamo) che la questione fosse stata sottoposta al giudice di merito; è stata rilevata la violazione del principio di autosufficienza del ricorso. In ogni caso la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per l'espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva ai sensi dell'art.16, comma 5, d.lgs.286/98, la durata del divieto di rientro è di dieci anni (mentre il limite di cinque anni si riferisce all'espulsione amministrativa o alla sanzione alternativa di cui al comma 1). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.16, comma 5

    La Corte interpreta che l'espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva ai sensi dell'art.16, comma 5 comporta un divieto di rientro della durata di dieci anni.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.19, comma secondo

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di ricongiungimento con la compagna convivente non rientrasse tra le ipotesi ostative all'espulsione previste dall'art.19, comma secondo; la Corte non ha ritenuto essa stessa opportuno riesaminare tale questione non essendo stata sollevata in cassazione come punto di merito.

  • Direttiva europea n.115/2008/CE

    È stata evocata dal ricorrente per sostenere un limite quinquennale al divieto di reingresso; la Corte però ha escluso l'esame del profilo di merito per inammissibilità procedurale e, in ogni caso, ha richiamato la regolare interpretazione nazionale che fissa il divieto a dieci anni per le espulsioni in via sanzionatoria.

  • Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 (Galdi)

    Principio per cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame o reclamo in sede di merito, per evitare l'annullamento del provvedimento rispetto a punti intenzionalmente sottratti al giudice di merito.

  • Sez. 1, Sentenza n. 26873 del 07/03/2019, Rv. 276914 - 01

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il termine di dieci anni si applica al divieto di reingresso quando l'espulsione è disposta come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione ai sensi dell'art.16, comma 5.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata per rilevare l'assenza di elementi che facciano ritenere colpevole il comportamento del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno la declaratoria di inammissibilità comporta gli oneri di cui all'art.616 c.p.p.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso in cassazione (rimessione del motivo nei limiti consentiti).

  • art.616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, qui applicata con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono proporre questioni che non siano state previamente sollevate e decise nei gradi precedenti: occorre documentare (reclamo o motivi di gravame) che il punto sia stato posto al giudice di merito.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di allegare i documenti necessari (ad es. il reclamo) che dimostrino l'effettiva deduzione delle questioni in sede di merito; la mancata allegazione può determinare l'inammissibilità.
  • Per le espulsioni disposte come sanzione sostitutiva ai sensi dell'art.16, comma 5, d.lgs.286/98 il divieto di rientro nello Stato è di dieci anni; il termine di cinque anni si applica alle espulsioni in via amministrativa o alle sanzioni alternative previste dal comma 1.
  • La convivenza/ricongiungimento familiare non impedisce automaticamente l'espulsione: bisogna verificare se ricorra una delle specifiche ipotesi di tutela previste dalla normativa (art.19) e provarle in sede di merito.
  • Se si intende invocare una direttiva europea in contrasto con un provvedimento nazionale occorre sollevarla già nelle fasi di merito e spiegare la portata/effetto diretto; altrimenti il rimedio in Cassazione rischia di essere inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità può comunque comportare l'imposizione delle spese e di sanzioni pecuniarie anche se non si ritiene che il ricorso sia stato proposto per colpa.

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