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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36072/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 19 gennaio 2026 della Corte d’appello di Bari, che, aderendo all’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e riformando parzialmente la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari del 17 aprile 2024, aveva rideterminato in tre anni di reclusione ed € 700 di multa la pena per rapina pluriaggravata in concorso, ricettazione in concorso e detenzione e installazione abusiva in concorso di un’apparecchiatura jammer, reati unificati dalla continuazione. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in riferimento agli artt. 81 e 144 c.p. e 125 c.p.p., il ricorrente ha lamentato che la sentenza non specificasse separatamente gli aumenti di pena per i due reati satellite, avendo quantificato cumulativamente per essi due mesi di reclusione ed € 100 di multa; ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni unite nella sentenza Pizzone. Non ha dedotto l’illegalità della pena concordata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili censure sulla determinazione della pena concordata che non ne comportino l’illegalità. La doglianza relativa alla mancata indicazione degli aumenti per ciascun reato satellite non rientra tra i limitati motivi ammissibili e non prospetta una pena estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità. La trattazione è avvenuta in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato in appello è circoscritto alle questioni relative alla formazione e alla regolarità dell’accordo e agli altri casi ammessi dalla legge; sono inammissibili le censure sulla determinazione della pena concordata che non denuncino una pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis – il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.

    Il ricorso contro una sentenza di concordato in appello, ricadente nella disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, è trattato de plano secondo l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando la causa d’inammissibilità è ascrivibile a profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 81 c.p.

    È stato pure chiarito che, se il giudice accoglie la richiesta della pena concordata tra le parti, riguardante più reati legati dal vincolo della continuazione, non sussiste alcun diritto né interesse di queste ultime a vedere manifestati in sentenza l’ammontare della pena concordata per ciascuno dei singoli reati, sì che l’eventuale ricorso per cassazione per tale profilo si palesa manifestamente infondato e inammissibile.

    Nel concordato in appello relativo a più reati in continuazione, le parti non hanno diritto o interesse a ottenere la specificazione in sentenza della pena concordata per ciascun singolo reato; la censura su tale omissione non rende ammissibile il ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

    Nel concordato in appello non è normalmente deducibile la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; resta salva l’ipotesi di prescrizione maturata prima della sentenza d’appello.

Massime di principio

  • Contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili le censure concernenti la formazione della volontà di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero e l’eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le doglianze sulla pena concordata che non ne denuncino l’illegalità.
  • Quando il concordato in appello riguarda più reati unificati dalla continuazione, non sussiste un diritto o un interesse delle parti a che la sentenza indichi l’aumento di pena concordato per ciascun reato satellite; la contestazione della mancata specificazione non consente il ricorso per cassazione.
  • La pena concordata può essere contestata in cassazione, quanto alla sua misura, solo se la censura ne evidenzia l’illegalità, perché la sanzione non rientra nei limiti edittali o è diversa da quella prevista dalla legge.
  • Nel concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non è di regola deducibile in cassazione, fatta salva la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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