Cassazione Penale, Ordinanza n. 07349/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il diniego delle attenuanti generiche non è stato esaminato nel merito, perché la censura era ritenuta meramente generica e priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/03/2025. L'unico motivo residuo riguardava il diniego delle attenuanti generiche; il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito sul punto fosse censurabile. Nel provvedimento di legittimità si dà però atto che il motivo è stato formulato in modo del tutto generico, senza alcun confronto con le specifiche ragioni ostative poste a base del diniego. Si precisa inoltre che la rinuncia agli altri motivi di ricorso era stata comunque valorizzata dalla Corte territoriale ai fini della rideterminazione della pena.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche deve essere specificamente censurato in ricorso, confrontandosi con le ragioni ostative indicate dal giudice di merito; una doglianza generica è inidonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifico e deve misurarsi con gli argomenti della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche non è sufficiente.
- La rinuncia ad alcuni motivi di impugnazione può essere valorizzata dal giudice di merito nella determinazione della pena, ma non elimina l'onere di articolare, sui motivi residui, doglianze puntuali e autosufficienti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità del motivo, non vi è scrutinio nel merito della questione dedotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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