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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15772/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rilevato che il giudizio discrezionale della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione in assenza di arbitrarietà o illogicità manifesta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 24/04/2025. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito non presentava evidenti illogicità e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da una specifica disamina del comportamento processuale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica; il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare tutti quelli favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri a ottenere una nuova valutazione del merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
  • Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti e dia conto delle specifiche deduzioni difensive.
  • La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è tipicamente discrezionale e sfugge al sindacato di legittimità se non è affetta da arbitrio o da manifesta illogicità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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