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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12095/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 473 c.p., sostenendo che la sola registrazione del marchio Pantene non rende illegittimo il suo uso e che l'accusa non avrebbe dimostrato l'idoneita della contraffazione ad ingenerare confusione nei consumatori e a ledere l'affidamento; in subordine si invocava la diversa configurazione dell'art. 517-ter e il difetto di querela; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis c.p. e 27 Cost. per aver ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti senza adeguata motivazione, omettendo di valorizzare la collaborazione e la personalita dell'imputato, e per non aver motivato sufficientemente la determinazione della pena.

La decisione

Il ricorso e stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il delitto di contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.), ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale che si era fondata sulla relazione di consulenza tecnica e sull'escussione del consulente, idonei a dimostrare l'idoneita decettiva dei beni. Sul punto la Corte ha richiamato il principio secondo cui la norma punisce la materiale contraffazione o alterazione idonea a ingenerare confusione nei consumatori e a ledere l'affidamento, e ha ritenuto assente una censura efficace sulle risultanze probatorie. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di merito circa il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti e ha osservato che la pena inflitta (un anno di reclusione e euro 3.000 di multa) e risultata inferiore al medio edittale previsto dall'art. 473 c.p., non richiedendo quindi una motivazione piu dettagliata. Sono state confermate le statuizioni sulle spese: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 1.797,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 473 cod. pen.

    Norma che punisce la contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi. La Corte ribadisce che e necessaria la materiale contraffazione o alterazione idonea a ingenerare confusione nei consumatori e a nuocere al generale affidamento; il giudizio puo poggiare su consulenza tecnica che accerti l'idoneita decettiva.

  • art. 474 cod. pen.

    Norma collegata in materia di reati contro i marchi; richiamata in relazione al significato di tutela della fede pubblica e dell'affidamento nei segni distintivi.

  • art. 517-ter cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione (reato perseguibile a querela) in subordine, ma la Corte ha ritenuto prevalente la fattispecie di cui all'art. 473 sulla base degli elementi probatori.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti se adeguatamente motivato, e ha confermato che la mera enunciazione di elementi non basta in Cassazione se non viene contestata la motivazione di merito.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di personale responsabilita e proporzione della pena; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione atteso che la pena inflitta e sotto il medio edittale e la motivazione e congrua.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sul pagamento delle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Per i reati di contraffazione di marchi e segni distintivi e necessario dimostrare una contraffazione o alterazione materiale idonea a creare confondibilita e a ledere l'affidamento dei consumatori; il tipo di prodotto non esclude automaticamente la riconoscibilita del danno.
  • Una consulenza tecnica adeguata e l'escussione del consulente qualificato possono costituire base probatoria sufficiente per ritenere l'idoneita decettiva delle merci; in cassazione non basta riproporre i medesimi rilievi fatti in sede di merito senza confutare punto per punto la motivazione.
  • La mera registrazione di un marchio non e decisiva per la legittimita dell'uso o per escludere il reato di contraffazione; occorre valutare la concreta possibilita di confusione.
  • La contestazione della valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti richiede una critica specifica e argomentata alla motivazione di merito; affermazioni generiche sulla personalita o collaborazione dell'imputato sono insufficienti in Cassazione.
  • Se la pena inflitta e inferiore al medio edittale non e richiesta una motivazione analitica quanto se la pena e pari o superiore al medio edittale, per cui la rideterminazione della pena deve attenersi ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • La parte civile puo ottenere la rifusione delle spese di rappresentanza anche in cassazione quando il ricorso venga rigettato e le statuizioni di merito confermate.

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