Cassazione Penale, Sentenza n. 12095/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 473 c.p., sostenendo che la sola registrazione del marchio Pantene non rende illegittimo il suo uso e che l'accusa non avrebbe dimostrato l'idoneita della contraffazione ad ingenerare confusione nei consumatori e a ledere l'affidamento; in subordine si invocava la diversa configurazione dell'art. 517-ter e il difetto di querela; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis c.p. e 27 Cost. per aver ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti senza adeguata motivazione, omettendo di valorizzare la collaborazione e la personalita dell'imputato, e per non aver motivato sufficientemente la determinazione della pena.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il delitto di contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.), ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale che si era fondata sulla relazione di consulenza tecnica e sull'escussione del consulente, idonei a dimostrare l'idoneita decettiva dei beni. Sul punto la Corte ha richiamato il principio secondo cui la norma punisce la materiale contraffazione o alterazione idonea a ingenerare confusione nei consumatori e a ledere l'affidamento, e ha ritenuto assente una censura efficace sulle risultanze probatorie. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di merito circa il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti e ha osservato che la pena inflitta (un anno di reclusione e euro 3.000 di multa) e risultata inferiore al medio edittale previsto dall'art. 473 c.p., non richiedendo quindi una motivazione piu dettagliata. Sono state confermate le statuizioni sulle spese: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 1.797,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Norma che punisce la contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi. La Corte ribadisce che e necessaria la materiale contraffazione o alterazione idonea a ingenerare confusione nei consumatori e a nuocere al generale affidamento; il giudizio puo poggiare su consulenza tecnica che accerti l'idoneita decettiva.
Norma collegata in materia di reati contro i marchi; richiamata in relazione al significato di tutela della fede pubblica e dell'affidamento nei segni distintivi.
Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione (reato perseguibile a querela) in subordine, ma la Corte ha ritenuto prevalente la fattispecie di cui all'art. 473 sulla base degli elementi probatori.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti se adeguatamente motivato, e ha confermato che la mera enunciazione di elementi non basta in Cassazione se non viene contestata la motivazione di merito.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di personale responsabilita e proporzione della pena; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione atteso che la pena inflitta e sotto il medio edittale e la motivazione e congrua.
Norma sul pagamento delle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Per i reati di contraffazione di marchi e segni distintivi e necessario dimostrare una contraffazione o alterazione materiale idonea a creare confondibilita e a ledere l'affidamento dei consumatori; il tipo di prodotto non esclude automaticamente la riconoscibilita del danno.
- Una consulenza tecnica adeguata e l'escussione del consulente qualificato possono costituire base probatoria sufficiente per ritenere l'idoneita decettiva delle merci; in cassazione non basta riproporre i medesimi rilievi fatti in sede di merito senza confutare punto per punto la motivazione.
- La mera registrazione di un marchio non e decisiva per la legittimita dell'uso o per escludere il reato di contraffazione; occorre valutare la concreta possibilita di confusione.
- La contestazione della valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti richiede una critica specifica e argomentata alla motivazione di merito; affermazioni generiche sulla personalita o collaborazione dell'imputato sono insufficienti in Cassazione.
- Se la pena inflitta e inferiore al medio edittale non e richiesta una motivazione analitica quanto se la pena e pari o superiore al medio edittale, per cui la rideterminazione della pena deve attenersi ai criteri dell'art. 133 c.p.
- La parte civile puo ottenere la rifusione delle spese di rappresentanza anche in cassazione quando il ricorso venga rigettato e le statuizioni di merito confermate.
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