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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18108/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto di confine tra due proprietà contigue: una parrocchia ha dedotto che la proprietaria dell'edificio limitrofo, dopo aver demolito l'originario tetto a falda di copertura di una cappella, aveva realizzato una nuova costruzione con due piani, inglobando nella propria proprietà l'area sovrastante la cappella e sconfinando per oltre due metri e mezzo nella proprietà ecclesiastica. La parrocchia ha inoltre lamentato infiltrazioni d'acqua causate dalle piante sul terrazzo, l'oscuramento di una vetrata per effetto di un rampicante e la presenza di impianti e macchinari dell'aria condizionata in aggetto sull'area di sua proprietà. In primo grado è stato accertato il confine e ordinata la rimozione delle opere eseguite oltre confine. In appello la proprietaria ha censurato l'ammissibilità della domanda ex art. 950 c.c., l'accertamento dello sconfinamento, la dedotta usucapione e la CTU; la parrocchia ha proposto appello incidentale sulle distanze legali e sugli impianti. Nel ricorso per cassazione la proprietaria ha dedotto violazione dell'art. 950 c.c. e degli artt. 132, 115, 2697 c.p.c., sostenendo che nell'azione di regolamento di confini entrambe le parti avrebbero l'onere di provare la rispettiva estensione dei fondi e che la motivazione d'appello sarebbe apparente, oltre a lamentare omessa pronuncia sull'extrapetizione e sulla CTU. La parrocchia, nel ricorso incidentale, ha denunciato la mancata applicazione delle distanze legali alle vasche/fioriere e la mancata pronuncia sulla collocazione dei macchinari dell'aria condizionata in aggetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della proprietaria, ritenendo infondati i motivi relativi all'azione di regolamento di confini, all'eccezione di usucapione e alla consulenza tecnica d'ufficio: ha affermato che il giudice di merito può determinare il confine valorizzando gli elementi probatori ritenuti più attendibili, incluse le risultanze tecniche, e che nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale della parrocchia per omessa pronuncia sulla domanda relativa alla posizione dei macchinari e delle condotte dell'aria condizionata in aggetto sul tetto della chiesa, cassando la sentenza sul punto con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese. Il primo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per novità della questione; il terzo è rimasto assorbito. L'esito complessivo è quindi di rigetto del ricorso principale e accoglimento parziale del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    L'azione di regolamento di confini è stata qualificata come strumento per l'accertamento dell'esatta linea di confine; il giudice può determinarla sulla base di tutti gli elementi istruttori disponibili, senza essere vincolato a un rigido criterio formale.

  • art. 934 c.c.

    Richiamato come principio desumibile dalla CTU e dalla motivazione di merito per sottolineare l'appartenenza al proprietario del suolo di ciò che vi insiste, nei limiti accertati dallo sconfinamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve attenersi all'iniziativa probatoria delle parti, ma nell'azione di regolamento di confini può utilizzare i mezzi istruttori acquisiti per determinare il confine; la censura di violazione dell'art. 115 è stata ritenuta infondata.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché il percorso logico della decisione era percepibile.

  • art. 167 c.p.c.

    L'eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto eccezione in senso stretto idonea a paralizzare la domanda, doveva essere proposta tempestivamente con la comparsa di risposta.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la dedotta tardività/ammissibilità delle difese; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inammissibilità di nuove eccezioni o domande in appello; la censura non è stata accolta.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità/omessa pronuncia e vizi motivazionali; la Corte ha distinto tra errori di diritto, omessa pronuncia e sindacato sulla valutazione delle prove.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo per contestare la CTU, ma la Corte ha ritenuto insussistente la nullità per violazione del contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata, non quando valuta in modo non condiviso le prove raccolte.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato il parametro della doglianza di omessa pronuncia; il vizio è stato riconosciuto solo con riguardo alla questione sugli impianti dell'aria condizionata, non sulle altre censure.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato dalla controricorrente nel motivo incidentale sulle distanze legali, ma la nuova questione è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 879 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale, senza esame nel merito per la novità della questione.

  • art. 889 c.c.

    Il divieto è stato interpretato in senso restrittivo: riguarda opere e manufatti destinati alla conservazione o raccolta di liquidi e non comprende vasi e fioriere in rame per piante; la questione sugli impianti di irrigazione/aria condizionata è stata invece oggetto di omessa pronuncia e rinvio.

  • art. 892 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulle distanze legali, ma non esaminato nel merito per novità della questione.

  • art. 894 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulle distanze legali, ma non esaminato nel merito per novità della questione.

  • art. 96 c.p.c.

    Il terzo motivo incidentale relativo alla responsabilità aggravata è stato assorbito dall'accoglimento del motivo sull'omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nell'azione di regolamento di confini, il giudice deve individuare l'esatta linea divisoria in base agli elementi probatori disponibili, potendo valorizzare anche la consulenza tecnica d'ufficio e le risultanze catastali come elementi sussidiari, senza applicare rigidamente il principio actore non probante reus absolvitur.
  • La motivazione non è apparente quando consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la parte non condivide la valutazione delle prove o la sintesi delle questioni effettuata in sentenza.
  • L'eccezione riconvenzionale di usucapione, se proposta per paralizzare la domanda avversaria, deve essere introdotta tempestivamente nella comparsa di risposta; non può essere fatta valere oltre le preclusioni processuali del primo grado.
  • La nullità della consulenza tecnica d'ufficio richiede una concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa; non è sufficiente lamentare che il consulente abbia svolto accertamenti tecnici utili a risolvere la controversia nei limiti del quesito conferito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegna l'onere della prova a un soggetto diverso da quello legalmente onerato; non ricorre, invece, quando si contesta soltanto la valutazione o la tenuta delle prove acquisite.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice non si esprime su una domanda o un motivo devoluto, e comporta la cassazione con rinvio limitatamente al punto rimasto privo di decisione.
  • Nel dedurre in cassazione una questione nuova, la parte ha l'onere di dimostrare che essa sia stata già proposta nei gradi di merito, indicando specificamente l'atto in cui ciò è avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile per novità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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