Cassazione Penale, Sentenza n. 18566/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di convalida del sequestro probatorio di prodotti derivanti da Canapa sativa L. posti in un distributore automatico. La ricorrente ha impugnato il decreto di convalida ma il difensore ha poi rinunciato al gravame; la ricorrente deduce che la rinuncia è dipesa da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile a lei, dovuta alla mancata esecuzione delle analisi tossicologiche necessarie per accertare l'efficacia drogante delle sostanze sequestrate, e contesta la condanna alle spese del procedimento di riesame prevista dall'art.592, comma 1, cod.proc.pen.; chiede altresì, in via subordinata, la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art.592, comma 1, per presunte violazioni degli artt.3, 24, 111 e 27 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la giurisprudenza non preveda un automatismo della condanna alle spese ogniqualvolta l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, ma che non ricorra in questo caso la fattispecie di "inammissibilità determinata da carenza di interesse sopravvenuta non imputabile". Sulla base degli atti è emersa una rinuncia al gravame operata dal difensore come valutazione discrezionale collegata all'utilità dell'azione di riesame (art.589, comma 2, cod.proc.pen.), non una sopravvenuta carenza di interesse. Ne consegue la conferma della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 592, comma 1, cod. proc. pen.
Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento
Prevede la condanna alle spese per la parte privata che propone impugnazione respinta o inammissibile; la giurisprudenza però interpreta la norma nel senso che la condanna non va pronunciata quando l'inammissibilità è determinata da una carenza di interesse sopravvenuta e non imputabile alla parte
Norma richiamata in relazione all'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, applicata qui per la determinazione dell'ammontare (e della mancata esenzione)
art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la trasmissione degli atti al giudice del riesame; rilevante per stabilire quando l'assenza delle analisi tossicologiche fosse conoscibile e dunque se potesse qualificarsi come causa sopravvenuta
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Norma collegata alla rinuncia al gravame; la Corte ha ritenuto valutabile la rinuncia come scelta discrezionale della difesa ai sensi di questo quadro normativo
art. 568, comma 4 e art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamati a titolo esemplificativo per definire le ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse (es. cessazione della misura cautelare o restituzione della cosa sequestrata) che giustificano l'esclusione della condanna alle spese
d.l. 11 aprile 2025, n.48, art. 18, comma 3-bis
Norma citata dall'autorità inquirente per la convalida del sequestro e richiamo del principio ai fini della valutazione dell'opportunità del sequestro probatorio (con riferimento al principio di diritto della Sez. U. Castignani)
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio che una sanzione automatica (o condanna economica) può essere illegittima se applicata anche quando la causa di inammissibilità non sia imputabile alla parte; la giurisprudenza di legittimità fa riferimento a tali principi nel contemperare l'applicazione dell'art.592
Massime di principio
- Distinguere tra rinuncia discrezionale al gravame e inammissibilità dovuta a cause sopravvenute non imputabili: la condanna alle spese è più probabile nella prima ipotesi e può essere esclusa nella seconda.
- La sopravvenuta carenza di interesse che esclude la condanna alle spese richiede un evento verificatosi dopo la proposizione dell'impugnazione (es. cessazione della misura o restituzione del bene); l'assenza originaria di elementi non equivale a causa sopravvenuta.
- La mancata esecuzione di indagini da parte dell'autorità (es. analisi tossicologiche) non determina automaticamente la non condanna alle spese: occorre provare che tale omissione sia sopravvenuta e non imputabile all'impugnante e che abbia determinato l'impossibilità di proseguire l'impugnazione.
- Per evitare la condanna alle spese, il difensore dovrebbe documentare tempestivamente la sopravvenuta perdita di interesse e dimostrare il nesso temporale fra l'evento sopravvenuto e l'impossibilità di proseguire, facendo valere gli specifici strumenti processuali (es. istanze probatorie, richieste di integrazione degli atti).
- L'art.324 cod. proc. pen. (trasmissione degli atti) è cruciale per stabilire quando la parte e il giudice hanno avuto contezza di elementi decisivi: la tempistica della conoscenza influisce sulla qualificazione dell'inammissibilità come sopravvenuta o originaria.
- Le questioni di costituzionalità sono difficili da accogliere se non sussiste un chiaro contrasto tra applicazione della norma e principi costituzionali; occorre provare che l'automatismo della sanzione operi in modo ingiustificato rispetto alla situazione concreta.
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