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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36556/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, con ordinanza del 4 marzo 2026, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova o, in subordine, di semilibertà del ricorrente, che stava espiando una pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione per estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. Il Tribunale aveva ritenuto impossibile la collaborazione con la giustizia per l’integrale accertamento dei fatti e l’ammissione di responsabilità, ma non aveva ravvisato elementi idonei a escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Aveva valorizzato la relazione della Questura, il coinvolgimento nell’operazione “Decima Azione”, il ruolo attribuito al ricorrente in rapine funzionali alle estorsioni e le dichiarazioni rese all’équipe di trattamento, interpretate come mancata revisione critica e possibile persistente legame con il sodalizio. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto travisamento della relazione della Questura, che avrebbe riferito soltanto elementi storici e non collegamenti attuali; mancata considerazione della sentenza della Corte d’appello di Bari, dalla quale risultava che il ricorrente non era stato condannato per partecipazione all’associazione mafiosa, ma per il concorso in un unico episodio estorsivo commesso oltre nove anni prima; e carenza e illogicità della motivazione nel desumere da tali elementi la persistenza di collegamenti attuali. La difesa ha inoltre lamentato che il Tribunale avesse deciso senza pubblica udienza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per quanto di ragione e annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto per un nuovo giudizio. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla carenza motivazionale sulla persistenza attuale dei collegamenti: la relazione della Questura si fondava sul coinvolgimento nell’operazione conclusa con la condanna per una singola estorsione, ma non riferiva elementi sull’attualità dei rapporti con la criminalità organizzata. Il Tribunale avrebbe dovuto inoltre confrontarsi con la sentenza d’appello, che escludeva la partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa e riconosceva l’aggravante mafiosa soltanto in capo agli effettivi appartenenti all’associazione. È stata ritenuta carente anche la motivazione che interpretava la frase riferita dal ricorrente all’équipe di trattamento come indice attuale di legami con il clan, senza spiegare il nesso tra la dichiarata mancata consapevolezza dell’illiceità all’epoca dei fatti e la persistenza di collegamenti nel presente. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare tale requisito, restando libero nella decisione finale. La doglianza relativa alla decisione senza pubblica udienza non ha ricevuto una specifica decisione nella motivazione.

Norme richiamate

  • art. 4-bis, comma 1-bis, legge n. 354/1975

    Condizioni per accedere al beneficio sono, pertanto, la impossibilità di una utile collaborazione con la giustizia e la presenza di elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

    Per i benefici penitenziari considerati, l’impossibilità di un’utile collaborazione non basta da sola: occorrono anche elementi idonei a escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La circostanza che il ricorrente, pur condannato per un reato aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen., non risulti partecipe di associazioni di stampo mafioso costituisce argomento non valutato nell’ordinanza e che, tuttavia, si impone al fine di verificare l’attualità del collegamento con la cosca onde accertare se lo stesso sia persistito anche oltre la commissione del reato in questione.

    La condanna per un reato aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. non dimostra, da sola, la partecipazione all’associazione mafiosa né la persistenza attuale di collegamenti; l’assenza di partecipazione accertata deve essere considerata nella valutazione del requisito penitenziario.

  • art. 116 c.p.

    Al requisito della collaborazione, in ottemperanza alle sentenze della Corte Costituzionale n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, è comunque equiparata la collaborazione cosiddetta "impossibile" per la limitata partecipazione al fatto o per l'avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, ovvero la collaborazione cosiddetta "irrilevante", sempre che, in quest'ultimo caso, sia stata applicata l'attenuante del risarcimento del danno, o quella della minima partecipazione al fatto o sia stato ravvisato il concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen.

    La collaborazione irrilevante può essere equiparata a quella utile ai fini indicati dalla disposizione quando ricorra una delle condizioni previste, tra cui il riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p.

  • art. 629, secondo comma, c.p.

    Si osserva che la relazione è fondata esclusivamente sul coinvolgimento del ricorrente nell’operazione menzionata, definito con la sentenza della Corte di appello di Bari del 24 maggio 2024, che lo ha condannato per il reato di estorsione aggravata per avere concorso in un’estorsione ai danni di una commerciante in epoca antecedente e prossima al 3 novembre 2017, mentre nulla dice sull’attualità di eventuali collegamenti con la criminalità organizzata.

    La condanna per l’episodio estorsivo, anche se aggravato, non sostituisce l’accertamento motivato dell’attualità di eventuali collegamenti con la criminalità organizzata ai fini dell’accesso al beneficio.

  • art. 628, terzo comma, n. 3, c.p.

    Aggiunge la sentenza che D’Angelo non risulta attinto da precedenti specifici in materia.

    La sentenza d’appello richiamata dalla Corte escludeva precedenti specifici in materia; tale dato concorreva al quadro che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto considerare nella valutazione dei collegamenti attuali.

Massime di principio

  • Quando la legge subordina la concessione di benefici penitenziari all’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, il giudice deve motivare specificamente su tale requisito anche se la collaborazione con la giustizia è impossibile per l’integrale accertamento dei fatti.
  • Il coinvolgimento in un procedimento o in un’operazione di polizia conclusi con una condanna per un singolo reato aggravato non dimostra, senza ulteriori elementi riferiti al presente, la persistenza di collegamenti con un’associazione criminale.
  • Nel valutare l’attualità dei collegamenti, il giudice deve confrontarsi con gli accertamenti della sentenza di condanna, compresa l’eventuale esclusione della partecipazione dell’interessato all’associazione mafiosa.
  • Una dichiarazione relativa alla mancata consapevolezza dell’illiceità della condotta al tempo dei fatti non può essere utilizzata come indice di persistenti collegamenti criminali senza una motivazione che chiarisca il nesso tra quel dato storico e la situazione attuale.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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