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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1754/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la misura cautelare, deducendo: carenza e illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (contestati in vari capi); illegittima deduzione dell'affectio societatis e della struttura organizzativa sulla base di colloqui oscuri e di episodi sporadici; errata applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riguardo all'attualità del pericolo e alla presunzione di recidiva; ingiustificata esclusione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), senza adeguata motivazione sulla inidoneità delle misure alternative.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di riesame che, sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, videoriprese e riscontri (tra cui contabilità, disponibilità di ingenti liquidità, luoghi di stoccaggio e uso di "jammer"), ha ricostruito l'esistenza di un sodalizio stabile dedito al narcotraffico con al vertice Buccoliero e ha riconosciuto l'inserimento organico di Cataldo Panariti, anche in considerazione delle attività funzionali alla conservazione dell'associazione (contabilizzazione proventi, bonifiche, verifiche su videocamere). La Corte ha inoltre confermato la congruità della valutazione sulle esigenze cautelari e l'inidoneità di misure meno afflittive; ha dichiarato inammissibili o generiche molte delle censure difensive e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disciplina i delitti relativi agli illeciti in materia di stupefacenti (delitti-scopo). La Corte ha ritenuto che le condotte di cessione accertate siano elementi indiziari utili, pur distinti dal reato associativo, e possano contribuire a provare l'operatività del sodalizio.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha confermato che l'esistenza di una struttura stabile e la ripartizione di compiti, unitamente a riscontri operativi, consentono di desumere la partecipazione all'associazione anche se il contributo del singolo è "a forma libera" e non necessariamente definito in un ruolo specifico.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Riferimento formale nelle censure mosse dal ricorrente; la Corte ha valutato la necessità di motivazione adeguata ma ha ritenuto le doglianze generiche e non in grado di impugnare la valutazione di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma sulle esigenze cautelari e sulla valutazione del pericolo attuale. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa l'attualità del pericolo, anche considerando il tipo di professionalità criminosa e l'operatività del gruppo.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Disposizioni sulla presunzione relativa di pericolo di reiterazione per talune fattispecie. La Corte ha richiamato che la presunzione non può essere esclusa soltanto per il tempo trascorso o per una riabilitazione remota, senza elementi probatori di reale dissociazione.

  • Codice di procedura penale, art. 275-bis

    art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i presupposti di sostituzione della misura con misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto insufficienti le deduzioni difensive circa l'idoneità degli arresti domiciliari rafforzati.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di riesame: il ricorrente deve specificare le doglianze per indurre il giudice del riesame a rispondere. La Corte ha stigmatizzato le deduzioni generiche e la mancata devoluzione di questioni specifiche.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dal giudice nella sentenza.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento alle comunicazioni che la cancelleria deve effettuare; citato come adempimento a carico della cancelleria.

Massime di principio

  • In sede di ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato sulla valutazione probatoria è limitato: occorre dimostrare violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito proporre una semplice rivalutazione alternativa dei fatti.
  • La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da un insieme di elementi organizzativi (ripartizione di compiti, disponibilità di luoghi e denaro, contabilità, uso di strumenti come "jammer"), anche se il contributo del singolo è "a forma libera" e le condotte osservate riguardano un periodo relativamente breve.
  • Le condotte di spaccio (delitti-scopo) e il loro modus operandi possono costituire elementi indiziari rilevanti per dimostrare l'esistenza e l'operatività di un sodalizio criminale, pur restando distinte dal reato associativo.
  • Per giustificare la mantenuta custodia cautelare è sufficiente una valutazione prognostica complessiva della pericolosità che consideri la professionalità criminale e il grado di inserimento nei circuiti criminali; la riabilitazione o il tempo decorso non cancellano automaticamente la presunzione di esigenza cautelare senza elementi concreti di dissociazione.
  • Le deduzioni difensive generiche o non preventivamente devolute al giudice del riesame non sono efficacemente sindacabili in Cassazione: il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze sul merito ai fini della devoluzione.

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