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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34258/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La parte attrice aveva convenuto in giudizio il conducente di un trattore e la relativa assicuratrice per ottenere l’accertamento della responsabilità del primo e la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile a seguito di un incendio che si era sviluppato durante una manovra del mezzo. Nei gradi di merito la domanda era stata respinta per difetto di legittimazione attiva, sul rilievo che non fosse stata dimostrata né la proprietà del bene né un possesso/detenzione qualificata idonea a fondare il diritto al risarcimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 c.c. e 75 c.p.c., sostenendo che anche il soggetto che eserciti un potere materiale sul bene, e non solo il proprietario formale, ha diritto a domandare il risarcimento del danno; ha inoltre lamentato che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, consistente in una scrittura privata di donazione non registrata e in bollette intestate alla ricorrente, e che non avesse valorizzato la mancata ammissione della prova testimoniale utile a dimostrare il possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello non aveva negato in astratto il diritto del possessore a chiedere il risarcimento del danno al bene posseduto, ma aveva deciso sulla base di due autonome ragioni non adeguatamente censurate: da un lato, la mancata prova dell’avvenuta riparazione dell’immobile e quindi dell’esborso che avrebbe legittimato la richiesta di rimborso; dall’altro, la mancata dimostrazione, da parte del soggetto non proprietario, del titolo che lo obbligasse a tenere indenne il proprietario, ovvero della concreta avvenuta corresponsione del relativo indennizzo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca una questione diversa o solo apparentemente sovrapponibile.
  • Il soggetto non proprietario che agisca per il risarcimento del danno a un bene deve dedurre e provare non solo il potere di fatto sul bene, ma anche il concreto pregiudizio patrimoniale subito e, quando pretenda il rimborso di spese sostenute per la riparazione, l’effettivo esborso.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto su più autonome rationes decidendi, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di anche una sola di esse comporta l’inammissibilità o comunque l’inidoneità del motivo a determinare la cassazione.
  • La legittimazione del possessore o detentore a domandare il risarcimento del danno al bene non esonera dall’onere di provare il titolo che lo obbliga a indennizzare il proprietario, oppure l’avvenuto adempimento di tale obbligazione, quando la domanda miri a evitare duplicazioni risarcitorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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