Cassazione Civile, Ordinanza n. 34258/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La parte attrice aveva convenuto in giudizio il conducente di un trattore e la relativa assicuratrice per ottenere l’accertamento della responsabilità del primo e la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile a seguito di un incendio che si era sviluppato durante una manovra del mezzo. Nei gradi di merito la domanda era stata respinta per difetto di legittimazione attiva, sul rilievo che non fosse stata dimostrata né la proprietà del bene né un possesso/detenzione qualificata idonea a fondare il diritto al risarcimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 c.c. e 75 c.p.c., sostenendo che anche il soggetto che eserciti un potere materiale sul bene, e non solo il proprietario formale, ha diritto a domandare il risarcimento del danno; ha inoltre lamentato che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, consistente in una scrittura privata di donazione non registrata e in bollette intestate alla ricorrente, e che non avesse valorizzato la mancata ammissione della prova testimoniale utile a dimostrare il possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello non aveva negato in astratto il diritto del possessore a chiedere il risarcimento del danno al bene posseduto, ma aveva deciso sulla base di due autonome ragioni non adeguatamente censurate: da un lato, la mancata prova dell’avvenuta riparazione dell’immobile e quindi dell’esborso che avrebbe legittimato la richiesta di rimborso; dall’altro, la mancata dimostrazione, da parte del soggetto non proprietario, del titolo che lo obbligasse a tenere indenne il proprietario, ovvero della concreta avvenuta corresponsione del relativo indennizzo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il possesso, quale potere di fatto sulla cosa, può fondare la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni al bene.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimazione processuale ad agire in giudizio.
Norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
Richiamato per il procedimento camerale e per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca una questione diversa o solo apparentemente sovrapponibile.
- Il soggetto non proprietario che agisca per il risarcimento del danno a un bene deve dedurre e provare non solo il potere di fatto sul bene, ma anche il concreto pregiudizio patrimoniale subito e, quando pretenda il rimborso di spese sostenute per la riparazione, l’effettivo esborso.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto su più autonome rationes decidendi, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di anche una sola di esse comporta l’inammissibilità o comunque l’inidoneità del motivo a determinare la cassazione.
- La legittimazione del possessore o detentore a domandare il risarcimento del danno al bene non esonera dall’onere di provare il titolo che lo obbliga a indennizzare il proprietario, oppure l’avvenuto adempimento di tale obbligazione, quando la domanda miri a evitare duplicazioni risarcitorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34226/2025 del 27/12/2025
- ordinanza_civile · 27 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34228/2025 del 27/12/2025
- ordinanza_civile · 27 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34233/2025 del 27/12/2025
- ordinanza_civile · 27 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34234/2025 del 27/12/2025
- ordinanza_civile · 27 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34235/2025 del 27/12/2025
- ordinanza_civile · 27 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34238/2025 del 27/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →