Cassazione Penale, Sentenza n. 1712/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le imputate, tramite difensore, hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità del reato di furto a seguito dell'entrata in vigore della L. 150/2022 che avrebbe reso il reato procedibile a querela, chiedendo che fosse dichiarata la non procedibilità dell'imputazione concernente il furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché l'annullamento disposto in precedenza dalla Corte di cassazione era stato limitato alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena: l'accertamento della responsabilità per il reato era quindi divenuto irrevocabile (giudicato) e, per tale motivo, la sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità non poteva essere fatta valere nel giudizio di rinvio. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata sul carattere progressivo del giudicato e sul fatto che la sopravvenuta procedibilità a querela non opera come "abolitio criminis" capace di incidere sul giudicato sostanziale nei giudizi pendenti in Cassazione. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 150/2022
La difesa ha invocato la modifica introdotta da questa legge che ha reso il reato di furto procedibile a querela; la Corte ha ritenuto però che la sopravvenuta procedibilità/condizione di procedibilità non possa estinguere il reato quando sia già formato un giudicato sull'accertamento della responsabilità in relazione al capo non annullato.
Artt. 337, 624, 625 comma 1 nn. 2) e 5) c.p.
Norme penali relative ai reati contestati alle imputate (come indicate nel provvedimento impugnato); la Corte ha confermato che l'affermazione di responsabilità relativa a tali reati era divenuta irrevocabile per le ragioni esposte.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di somme a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- Se una sentenza è stata annullata parzialmente e l'annullamento riguarda solo questioni accessorie (es. sospensione condizionale della pena), l'accertamento della responsabilità non annullato può costituire giudicato e impedire che una sopravvenuta mancanza di procedibilità venga dichiarata nel giudizio di rinvio.
- La sopravvenuta modificazione della procedibilità (ad es. introduzione della procedibilità a querela) non equivale automaticamente a "abolitio criminis" e non prevale sul giudicato già formato in precedenti gradi di giudizio, salvo che l'annullamento investa l'accertamento della responsabilità in modo da rimettere in discussione quel giudicato.
- Per far valere la sopravvenuta improcedibilità derivante da una nuova legge è necessario che non sia già sorto un giudicato sostanziale sull'accertamento del reato: se il giudicato è già formato, la questione di procedibilità dovrà essere proposta in una sede o in una fase processuale in cui il giudicato non osti alla declaratoria.
- In presenza di ricorsi manifestamente infondati o procedimenti strategicamente inammissibili, il difensore può essere esposto a condanne per spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare quindi la fondatezza della doglianza rispetto alla posizione processuale concreta (es. portata dell'annullamento) prima di proporre ricorso.
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